Giustizia per tutti

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Ingiustizia per tutti con la Manovra Monti che scoraggia il cittadino ad adire la Giustizia.

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Per sostenere i costi della giustizia si scoraggiano le cause, a discapito dei cittadini.

La Manovra Monti, con un decreto legge ( D.L. n. 212 del 22 dicembre 2012) estremamente confusionario e scritto male ( si veda la normativa dettata sullo sdebita mento dei debitori non soggetti a procedure concorsuali), sembra inaugurare una epoca nera per uno Stato di Diritto quale è sempre stata l’Italia. Con la scusa della crisi e del governo tecnico ( fatto da professori con le facce pulite e non più da imprenditori gaudenti e libertini ) si stanno facendo passare principi aberranti, quali quello che scoraggiando in ogni modo i cittadini ad adire la magistratura per difendere i propri diritti si possa contenere il costo della giustizia.

E ciò in palese violazione dell’art. 24 della Costituzione secondo cui : “ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento(..)”.

Ma veniamo al decreto.

 

La condanna per violenza sessuale comporta sempre l’applicazione delle pene accessorie.

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E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione-sez. penale con la sentenza n. 46215 del 13 dicembre 2011. Si legge infatti nella sentenza che «il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609-nonies, co. 2, del codice penale, qualora sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice».

 

Condizioni economiche:parametro prevalente per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.

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Con la sentenza n. 24160/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che la ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione.

 

 

L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.

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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10), insiste sull’auspicabile riforma della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati, ovvero l’ art. 2, l. n. 117/1988, limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

 

Convivenza:istruzioni per l'uso!

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Per famiglia di fatto si intende genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Famiglia legittima, per contro, è quella fondata sul matrimonio ed è contemplata all’art. 29 della Costituzione che ne riconosce i diritti stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Entrambe trovano implicito riconoscimento nell’art. 2 della Cost. che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tuttavia, non sono affatto paragonabili per quanto riguarda la tutela giuridica.

 

La maestra che dà dello "scioccarellino" all'alunno commette ingiuria.

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Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011. Risponde del reato di ingiuria ex art. 594 del codice penale, la maestra che apostrofa con il termine scioccarellino un proprio alunno, durante la lezione, in presenza degli altri studenti.

 

L’adulterio comporta il diritto al risarcimento del danno: parola di Cassazione!

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Il coniuge tradito con modalità mortificanti può chiedere di essere risarcito in un giudizio civile, a prescindere dal procedimento di separazione e dall’addebito. E’ quanto a stabilito la Corte di Cassazione con la sent. n. 18853 del 15 settembre 2011 consacrando un importante principio in materia di danni endo-familiariLa Suprema Corte, infatti, ha affermato che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nel caso di specie dell’obbligo di fedeltà coniugale, non trova, infatti, necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, che dà titolo al risarcimento del danno.

 

Il genitore che non provvede al mantenimento dei figli perché è malato, va assolto.

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Con la sentenza n. 22798 dell’08/06/2011 la Corte di Cassazione, sezione penale,  ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto. Una conclusione condivisibile e ragionevole con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a qualche mese di reclusione (pena non meglio specificata in sentenza) e 200 euro di multa nei confronti di un padre genovese inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.

 
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