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RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA : E' LEGGE |
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Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso
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Venerdì 30 Luglio 2010 18:20 |
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Dal 28/07/2010 è legge il D.d.L sulla sicurezza stradale che ha modificato oltre 80 articoli del codice della strada. Il testo ha avuto il via libera dell'aula del Senato con nessun voto contrario. Ora la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore prima dell'esodo di agosto.
Cerchiamo, quindi, di analizzare quali sono le maggiori novità annoverate nel nuovo codice della strada, in 9 piccoli passaggi:
1) Alcool zero per i neopatentati e per i conducenti professionisti: è stato portato a zero, infatti, il limite di tasso alcolemico per una serie di categorie di automobilisti e cioè per tutti i conducenti con meno di 21 anni, per tutti coloro che hanno la patente da non più di 3 anni e per i conducenti con patenti C, D, E.
2) Stretta sulle minicar: Sono state inasprite le multe ( fino a € 3.119,00) per i proprietari di microcar con motore truccato ed anche per i meccanici responsabili delle modifiche.
3) Notifiche in 90 giorni delle multe, a pena di nullità delle medesime
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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Agosto 2010 11:16 |
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L'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEVE ESSERE LIBERO. |
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Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso
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Venerdì 30 Luglio 2010 17:21 |
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L’accesso alla spiaggia, con relativo diritto di balneazione, spetta a tutti, in maniera libera e gratuita! Chiunque vìoli questo principio vìola una espressa previsione di legge, ovvero l’art.1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (meglio nota come Finanziaria 2007), ove viene prescritto, per tutti i titolari delle concessioni delle aree marittime demaniali "l'obbligo di consentire, a tutti i bagnanti, il libero e gratuito transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Ciò significa che i gestori degli stabilimenti balneari, che hanno in concessione i servizi di spiaggia, non possono proibire il transito nel proprio lido o il fermarsi sulla battigia (cioè la striscia di sabbia di 5 metri dalla riva del mare) che rimane a disposizione di tutti e sulla quale tutti possono sostare per fare il bagno, appoggiare gli abiti o stendersi, senza poter però mettere oggetti ingombranti, quali ad es. ombrelloni, sdraio, ecc. E ciò perché l'accesso al mare con il suo relativo passeggio devono essere lasciati liberi per chiunque!
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Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Luglio 2010 18:56 |
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IL VALORE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI |
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Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso
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Mercoledì 31 Marzo 2010 00:00 |
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Il regime di comunione legale dei beni, è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. num. 15
1/1975) e viene ad instaurarsi “ope legis” al momento del matrimonio.
Fanno parte della comunione legale, tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi dopo il matrimonio (art. 177 c.c.) e che possono essere amministrati da entrambi “a mani riunite”.
Però nel sistema della comunione legale delineato dal legislatore, vi sono alcuni beni, elencati dall’art. 179 c.c. che non costituiscono oggetto della comunione in quanto “ab origine” appartenenti ad uno solo dei coniugi.
Il legislatore distingue, infatti, tassativamente, i beni che non rientrano mai in comunione (lettere a, b, ed e dell’art. 179 c.c.), ovvero i beni che prima del matrimonio erano di proprietà di uno solo dei coniugi, i beni acquistati per effetto di donazione o successione ed i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, dai beni che, pur dovendo rientrare in comunione, possono -attraverso una apposita dichiarazione del coniuge non acquirente- essere esclusi dal regime della comunione legale, con un atto quindi volontario del coniuge non acquirente.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 31 Marzo 2010 17:17 |
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D.LGS 5/2010: MODIFICHE AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA |
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Scritto da Dott.ssa Teresa Capano
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Domenica 14 Marzo 2010 12:39 |
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In attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/Ce, sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, il decreto legislativo n. 5/2010 ha introdotto significative novità al già vigente Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/06). Finalità dell’intervento legislativo è il rafforzamento del principio antidiscriminatorio tra i due sessi, in tutti i campi, ma, soprattutto in materia di occupazione, di lavoro, e di retribuzione. Allo scopo sono, infatti, previste sanzioni più severe. Quindi, attenti datori di lavoro perchè in caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza del decreto del giudice del lavoro non sarà più punita ai sensi dell’art. 650 c.p., per “Inosservanza del provvedimento dell’autorità”, ma, con l’ammenda fino a 50.000,00 € o con l’arresto fino a sei mesi. Parliamo, quindi, di una considerevole ipotesi di responsabilità penale alla quale, peraltro, si aggiunge la previsione di sanzioni amministrative - da un minimo di 250,00 € ad un massimo di 1.500,00 € - per la violazione dei divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo. Vediamo insieme le novità più significative:
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Ultimo aggiornamento Martedì 16 Marzo 2010 18:32 |
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ERRATA DIAGNOSI DEL MEDICO? SCATTA L’OBBLIGO A RISARCIRE IL DANNO! INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA E DANNO DA VITA INDESIDERATA |
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Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso
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Martedì 30 Marzo 2010 00:00 |
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La recente giurisprudenza, ha stabilito che “ogni volta in cui il diritto alla vita venga leso scatta l’obbligo al risarcimento”. Ma in che termini si può ledere una vita?
Con la sentenza num.
10741 del 2009 la Cassazione Civile ha statuito la titolarità del diritto alla vita da parte del nascituro. Se dunque tale diritto viene in qualche modo ostacolato o lesionato a causa di una inesatta informazione medica, o nello specifico da una inesatta diagnosi, scattare l’obbligo al risarcimento a favore del nascituro.
Bisogna però sottolineare che, nonostante la legge italiana tuteli sempre la vita in ogni sua forma, viene comunque riconosciuta alla madre la “libera scelta se portare o meno a termine la gravidanza laddove eventi esterni concorrino ad arrecarle evidenti problematiche.
Si pensi al caso in cui un medico diagnostichi -correttamente-una grave malformazione del feto durante i primi mesi di gestazione. La madre, potrà decidere se interrompere o meno la gravidanza (L. 22 maggio 1978, n. 194 -legge sulla interruzione di gravidanza-):
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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Marzo 2010 15:50 |
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