Lunedì 20 Gennaio 2020 20:53
Avv. Lucia Catapano
- Per separarsi o divorziare dal proprio coniuge, si può scegliere la via amichevole ed affidarsi alla negoziazione assistita da avvocati, evitando di ricorrere al Tribunale, con un risparmio notevole di tempi e costi.
- La negoziazione assistita è un istituto introdotto dalla legge 10/11/2014 n. 162 per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
- Tale legge, oltre a prevedere una serie di casi nei quali le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al tribunale, ad intraprendere la procedura della negoziazione assistita, dà la possibilità di utilizzare tale strumento sempre, per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia.
- Dunque, anche in materia di separazione o divorzio, le parti hanno la facoltà di utilizzare la negoziazione assistita da avvocati, in alternativa alla presentazione del ricorso giudiziario in tribunale.
- Tale scelta comporta una notevole velocizzazione dei tempi ed anche un risparmio dei costi, oltre a evitare ai coniugi lo stress di presentarsi davanti a un giudice.
- Con la negoziazione assistita, i coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio semplicemente recandosi presso il proprio avvocato a sottoscrivere l’accordo raggiunto: sarà poi l’avvocato che eseguirà tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione della loro separazione o del loro divorzio.
- L’accordo può avere ad oggetto tutte queste ipotesi: separazione consensuale, divorzio consensuale, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave.
- E’ comunque consigliabile ricorrere a tale strumento soprattutto quando non ci sono figli minori e quando il livello di conflittualità tra i coniugi è molto basso.
- Prima di tutto, dunque, chiedete consiglio al vostro legale che vi orienterà nella scelta.
Lunedì 20 Gennaio 2020 20:46
Avv. Lucia Catapano
- Il lastrico solare di un fabbricato ( ovvero il terrazzo di copertura) è di proprietà del condominio che ne è custode e risponde dunque oggettivamente, ai sensi dell' articolo 2051 del codice civile, dei danni causati dallo stesso, salvo che provi il caso fortuito.
- Pertanto, in caso di infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare nell'appartamento sottostante, il condominio è tenuto alla riparazione e a risarcire i danni al condomino proprietario dell' appartamento, a meno che non provi che le infiltrazioni siano state determinate da caso fortuito.
- Per dare tale prova di "caso fortuito" il condominio deve dimostrare, a mezzo di una perizia tecnica, di aver provveduto alla regolare manutenzione del lastrico solare e che le infiltrazioni si sono pertanto verificate per un evento meteorologico imprevedibile.
Giovedì 05 Dicembre 2019 21:28
Avv. Lucia Catapano
La persona vittima di un reato, come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, dagli inizi del mese di agosto 2019 è meno sola, poiché è entrata in vigore la legge n. 69/2019 denominata CODICE ROSSO che la tutela e protegge molto più velocemente ed efficacemente di prima.
Affinché tale legge risulti realmente efficace è però necessario che la vittima non abbia PAURA e si affretti a denunciare l’autore dei reati alla Pubblica Autorità, rivolgendosi agli Uffici di Pubblica Sicurezza disseminati sul territorio ( Carabinieri e Polizia ), i quali, ricevuta la denuncia, metteranno velocemente in moto la “macchina della giustizia” per assicurare protezione alla vittima e una pronta punizione del colpevole.
Dopo la denuncia, infatti, le autorità di Pubblica Sicurezza sono tenute all’immediato inoltro della stessa al Giudice competente ( Pubblico Ministero), il quale senza ritardo disporrà gli atti di indagine necessari ed urgenti per valutare la fondatezza denuncia; verificati i quali, disporrà le misure cautelari più opportune per proteggere la vittima, come l’allontanamento della persona indagata dalla casa familiare e il divieto di suo avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
E a maggiore garanzia dell’effettivo rispetto del divieto, il Giudice potrà ordinare l’uso del braccialetto elettronico, onde verificare in tempo reale il rispetto del divieto.
Giovedì 05 Dicembre 2019 21:22
Avv. Lucia Catapano
Dagli inizi del mese di agosto 2019 l’Italia si è dotata di una legge per punire più efficacemente e velocemente chi maltratta, stalkerizza, violenta, il cd. “sesso debole”, ovvero le donne ( ma non solo) e i minori, i diversamente abili, ecc..
La legge del 19/07/2019 n. 69, denominata “Codice Rosso”, è entrata in vigore agli inizi del mese di agosto 2019 e prevede un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale riguardante alcuni reati, tra cui: i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con la conseguenza che saranno adottati più velocemente i provvedimenti di protezione delle vittime, essendo previsto che gli atti d’indagine riguardanti i suddetti reati debbano avvenire senza ritardo.
In materia di misure cautelari è poi prevista UN’ ASSOLUTA NOVITA’ : l’uso del braccialetto elettronico quale strumento di garanzia dell’osservanza delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
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Giovedì 28 Novembre 2019 21:39
Avv. Lucia Catapano
L’auto sottoposta a fermo amministrativo, anche se non è vietato venderla, non può circolare. Se, infatti, si circola con l'auto sottoposta a fermo, si rischiano multe salate e la confisca del veicolo. Non solo: anche se l’auto non può circolare, si è comunque obbligati a pagare il bollo auto e l’assicurazione per la responsabilità civile.
Se dunque hai comprato un auto usata e dopo il passaggio di proprietà hai scoperto che è sottoposta a fermo amministrativo, sappi che puoi chiedere al venditore la risoluzione o l’annullamento del contratto con la conseguente restituzione del prezzo pagato e l’eventuale risarcimento del danno.
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Domenica 24 Novembre 2019 22:36
Avv. Lucia Catapano
Il bollo auto non pagato, relativo al periodo tra il 2000 e il 2010, rientra nella pace fiscale voluta dal decreto fiscale 2019 e dunque NON E’ PIU’ DOVUTO.
A confermarlo è intervenuta di nuovo la cassazione con l’ordinanza n. 29653/19 del 14 novembre 2019.
Ma attenzione : ad essere cancellato è solo il bollo auto relativo agli anni dal 2000 al 2010,contenuto in una cartella di pagamento. La pace fiscale riguarda infatti non direttamente il bollo auto, ma le cartelle esattoriali, stabilendo l’annullamento di tutte le cartelle contenenti l’iscrizione a ruolo di debiti nei confronti dell’erario ( per qualsiasi causa, compreso il bollo auto) relativi al periodo dal 2000 al 2010, fino a un importo massimo di 1.000 euro.
Martedì 17 Maggio 2016 19:11
Avv. Lucia Catapano
La legge sulle unioni civili ( Legge 20 maggio 2016, n. 76 ) va a regolamentare oltre alle unioni civili anche le convivenze di fatto prevedendo la possibilità di stipulare contratti che regoleranno il rapporto di convivenza delle coppie di fatto. Tali contratti potranno essere stipulati per il tramite di avvocati oltre che di notai.
La legge dunque inserisce due nuove figure contrattuali che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio.
Oltre, infatti, al più noto contratto delle unioni civili, riservato alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, la legge inserisce anche la figura contrattuale per regolare le “convivenze di fatto”, utilizzabile sia dalle coppie etero che omo .
La riforma prevede dunque la possibilità di stipulare il "contratto di convivenza"previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali ( e non ) relativi alla loro vita in comune. Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo agli avvocati che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione del contratto e degli accordi riguardanti le sue modifiche e la sua risoluzione.Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell'autografia delle firme: l'avvocato e il notaio faranno qualcosa in più, dovranno infatti attestare la liceità dell'accordo, in conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
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Venerdì 13 Maggio 2016 10:47
Avv. Lucia Catapano
Finalmente anche l’Italia si è dotata di una legge che permette a due cittadini dello stesso sesso di godere di diritti che, prima, erano riservati alle sole coppie eterosessuali. L’introduzione del nuovo istituto nasce dalla esigenza di rispondere alle pressioni interne, da parte della magistratura - la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione-, ed a quelle esterne, ovvero: la legislazione europea, nonché le sentenza di condanna inflitte all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo circa la necessità di riconoscere anche alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti delle coppie etero.
Ed infatti l’Italia non è certo all’avanguardia in materia: le unioni civili sono da tempo regolamentate in 6 paesi dell’Unione Europea ed il matrimonio gay è previsto in 14 Stati membri.
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