Giustizia per tutti

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L’adulterio comporta il diritto al risarcimento del danno: parola di Cassazione!

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Il coniuge tradito con modalità mortificanti può chiedere di essere risarcito in un giudizio civile, a prescindere dal procedimento di separazione e dall’addebito. E’ quanto a stabilito la Corte di Cassazione con la sent. n. 18853 del 15 settembre 2011 consacrando un importante principio in materia di danni endo-familiariLa Suprema Corte, infatti, ha affermato che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nel caso di specie dell’obbligo di fedeltà coniugale, non trova, infatti, necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, che dà titolo al risarcimento del danno.

 

Il genitore che non provvede al mantenimento dei figli perché è malato, va assolto.

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Con la sentenza n. 22798 dell’08/06/2011 la Corte di Cassazione, sezione penale,  ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto. Una conclusione condivisibile e ragionevole con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a qualche mese di reclusione (pena non meglio specificata in sentenza) e 200 euro di multa nei confronti di un padre genovese inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.

 

Il provvedimento sulla divisione delle spese per i figli è titolo esecutivo!

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Con un’importante sentenza i giudici della Cassazione hanno stabilito che il provvedimento col quale, durante un giudizio di separazione – non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale – viene prevista la ripartizione tra i coniugi delle spese ordinarie, scolastiche e mediche, costituisce titolo esecutivo e non richiede, ai fini dell’esecuzione forzata per il caso di inottemperanza del genitore obbligato, un ulteriore intervento del giudice.

 

Salute e diritto alla privacy: il Garante “dalla parte del paziente”

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Il rapporto tra salute e diritto alla privacy è stato di recente oggetto di un intervento del Garante della Privacy. Si tratta di un vademecum di facile consultazione, che stabilisce specifiche regole per il trattamento dei dati personali dei pazienti e del personale sanitario all’interno di strutture, studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura. Perché è vero che ogni giorno, per diversi motivi, molti cittadini entrano in contatto con medici e strutture sanitarie, ma soltanto pochi sono ben informati in ordine alle modalità di garanzia del diritto alla riservatezza ed al rispetto della dignità personale.

 

E' ora che l'uomo diventi il migliore amico del cane!

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Forse non tutti sanno che con la Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, il legislatore ha previsto pene più dure per talune fattispecie di reati a tutela del sentimento per gli animali. L’abbandono del proprio cane, ad esempio, ai sensi dell’art. 727 del c.p., è punibile con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro.

 

Irregolarità nei confronti dei risparmiatori? Paga la banca.

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La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2011, n. 10748, ha ribadito la responsabilità della Banca per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti, in ossequio ai principi della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela. Con detta sentenza, infatti, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso di due impiegati, che, in qualità di venditori di un noto istituto di credito, avevano proposto ai clienti, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni elaborate personalmente e non il linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte.

 
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