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D.LGS 5/2010: MODIFICHE AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA |
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Scritto da Dott.ssa Teresa Capano
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Domenica 14 Marzo 2010 12:39 |
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In attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/Ce, sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, il decreto legislativo n. 5/2010 ha introdotto significative novità al già vigente Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/06). Finalità dell’intervento legislativo è il rafforzamento del principio antidiscriminatorio tra i due sessi, in tutti i campi, ma, soprattutto in materia di occupazione, di lavoro, e di retribuzione. Allo scopo sono, infatti, previste sanzioni più severe. Quindi, attenti datori di lavoro perchè in caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza del decreto del giudice del lavoro non sarà più punita ai sensi dell’art. 650 c.p., per “Inosservanza del provvedimento dell’autorità”, ma, con l’ammenda fino a 50.000,00 € o con l’arresto fino a sei mesi. Parliamo, quindi, di una considerevole ipotesi di responsabilità penale alla quale, peraltro, si aggiunge la previsione di sanzioni amministrative - da un minimo di 250,00 € ad un massimo di 1.500,00 € - per la violazione dei divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo. Vediamo insieme le novità più significative:
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Ultimo aggiornamento Martedì 16 Marzo 2010 18:32 |
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ERRATA DIAGNOSI DEL MEDICO? SCATTA L’OBBLIGO A RISARCIRE IL DANNO! INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA E DANNO DA VITA INDESIDERATA |
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Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso
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Martedì 30 Marzo 2010 00:00 |
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La recente giurisprudenza, ha stabilito che “ogni volta in cui il diritto alla vita venga leso scatta l’obbligo al risarcimento”. Ma in che termini si può ledere una vita?
Con la sentenza num.
10741 del 2009 la Cassazione Civile ha statuito la titolarità del diritto alla vita da parte del nascituro. Se dunque tale diritto viene in qualche modo ostacolato o lesionato a causa di una inesatta informazione medica, o nello specifico da una inesatta diagnosi, scattare l’obbligo al risarcimento a favore del nascituro.
Bisogna però sottolineare che, nonostante la legge italiana tuteli sempre la vita in ogni sua forma, viene comunque riconosciuta alla madre la “libera scelta se portare o meno a termine la gravidanza laddove eventi esterni concorrino ad arrecarle evidenti problematiche.
Si pensi al caso in cui un medico diagnostichi -correttamente-una grave malformazione del feto durante i primi mesi di gestazione. La madre, potrà decidere se interrompere o meno la gravidanza (L. 22 maggio 1978, n. 194 -legge sulla interruzione di gravidanza-):
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Ultimo aggiornamento Martedì 30 Marzo 2010 15:50 |
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REPERIBILITA’ ALLA VISITA FISCALE |
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Scritto da Dott.ssa Teresa Capano
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Sabato 13 Marzo 2010 15:03 |
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Ai sensi dell’art. 2110 c.c., in caso di malattia, il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e può godere di un trattamento economico adeguato, stabilito dalla legge o dai contratti collettivi. Infatti, al lavoratore assente per malattia spetta o la retribuzione a carico del datore di lavoro, se la legge o il contratto collettivo lo prevedono, e/o un’indennità di malattia a carico dell’INPS. Tra i motivi che giustificano l’assenza dal posto di lavoro rientra ogni alterazione dello stato di salute che riduca la capacità lavorativa di un soggetto o l’impossibilità di essere presente sul luogo di lavoro per la necessità di seguire terapie specifiche, e i casi in cui la prestazione lavorativa può compromettere la guarigione del soggetto, cioè il periodo di convalescenza. I controlli da parte della ASL o dell’INPS, per verificare l’effettivo stato di salute, possono essere effettuati sui lavoratori sia del settore pubblico che privato, attraverso visite a domicilio o ambulatoriali, tra le 10:00 e le 12:00 o le 17:00 e le 19:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare o alla visita in ambulatorio è prevista la sospensione dell’indennità totale per i primi dieci giorni di malattia; in caso di assenza ingiustificata alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. L’assenza alla terza visita di controllo, comporta la sospensione dalla data dell’ultima assenza. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo può essere punito con il licenziamento. Quanto ai dipendenti pubblici, l’art. 71 del D.L. 112/2008 ha stabilito l’attivazione della visita fiscale obbligatoria anche per un solo giorno di malattia, e retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza, a prescindere dalla durata. Ma quando l’irreperibilità alla visita domiciliare di controllo, stante l’assenza dal lavoro per malattia, può essere giustificata? Quando, seppur irreperibili alla visita suddetta, si conserva il diritto a percepire l’indennità di malattia?
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Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Marzo 2010 18:29 |
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“BUTTAFUORI”: FORMAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’APPOSITO ELENCO ISTITUITO IN PREFETTURA. |
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Scritto da Dott.ssa Teresa Capano
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Martedì 23 Febbraio 2010 08:44 |
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Con Decreto 6 ottobre 2009 il Ministero dell’Interno ha determinato:
- i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
Quelli che fino a qualche tempo fa chiamavamo “buttafuori” oggi sono professionisti riconosciuti; non sarà, dunque, più sufficiente sfruttare “le phisique du role”, faticosamente conquistato in palestra, per rivestire il ruolo di addetto ai servizi di controllo.
Condizione necessaria per l’espletamento dei servizi di sicurezza, nelle discoteche e in ogni altro luogo aperto al pubblico, a tutela dell’incolumità dei presenti, è l’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio; la domanda di iscrizione è presentata dal gestore delle attività interessate o dal titolare di istituti autorizzati a fornire personale di sicurezza. Per ottenere l’iscrizione bisogna possedere i seguenti requisiti:
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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Marzo 2010 11:40 |
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CONSENSO INFORMATO: "DEFINITIVO APPRODO GIURISPRUDENZIALE" |
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Scritto da Dott.ssa Teresa Capano
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Giovedì 18 Febbraio 2010 13:43 |
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Com’è ormai noto, per consenso informato s’intende la manifestazione di volontà che il paziente dà per l’effettuazione di interventi di natura più o meno invasiva sul proprio corpo. Questa manifestazione di volontà deve essere preceduta da un’adeguata e dettagliata informazione in ordine alla natura ed ai possibili sviluppi del percorso terapeutico; l’obbligo di informare il paziente è posto a carico del medico, o della struttura sanitaria, ed è costituzionalmente riconosciuto ex art. 13 ( Inviolabilità della libertà personale) ed art. 32 ( diritto alla salute) della Carta Costituzionale.
Le norme costituzionali appena richiamate consentono di affermare che l’INFORMAZIONE rappresenta un elemento fondamentale per l’autodeterminazione di un soggetto per quel che riguarda la sua salute e, più in generale, la sua libertà personale.
La rilevanza del consenso informato ci è confermata anche da numerose leggi ordinarie; basti pensare, esemplificando, alla L. 194/78 (art. 14) sull’interruzione volontaria della gravidanza o alla L. 107/90 per quanto concerne le attività trasfusionali o, ancora, alla più recente L.40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita.
Lo stesso Codice Deontologico dei Medici Italiani statuisce:
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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Marzo 2010 11:41 |
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