Mercoledì 22 Gennaio 2014 13:00
Avv. Lucia Catapano
L'anatocismo bancario è quella pratica , in uso nel recente passato presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista vengono liquidati con cadenza trimestrale mentre quelli a credito del correntista, con cadenza annuale. Ciò comporta la capitalizzazione a carattere trimestrale degli interessi dovuti alla banca che vanno ad aggiungersi al capitale, producendo nuovi interessi ( interessi sugli interessi). Tale pratica, prima considerata lecita e possibile, solo negli ultimi anni è stata ritenuta illegittima in moltissime sentenze sia dei giudici di merito che della Cassazione.
Leggi tutto...
Giovedì 19 Maggio 2011 08:42
La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2011, n. 10748, ha ribadito la responsabilità della Banca per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti, in ossequio ai principi della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela. Con detta sentenza, infatti, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso di due impiegati, che, in qualità di venditori di un noto istituto di credito, avevano proposto ai clienti, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni elaborate personalmente e non il linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte.
Leggi tutto...
Sabato 07 Marzo 2009 12:32
Il Tribunale di Bari (con sentenza del 29 ottobre 2008 n.113), Sezione distaccata di Rutigliano, ha statuito la nullità, ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1419 del codice civile, della clausola inserita nel contratto di mutuo, stipulato tra una Banca ed un privato, laddove nella sostanza prevede un interesse ultralegale in quanto consente alla banca di realizzare una difformità a suo favore tra il tasso pattuito nel contratto ed il tasso nella realtà poi effettivamente applicato dalla stessa nel piano di ammortamento. Questa sentenza è di sicuro "interesse" per il consumatore perchè fa finalmente giustizia su una prassi praticata da quasi tutte le banche italiane nei contratti di mutuo.
Leggi tutto...
Lunedì 09 Febbraio 2009 21:53
Con la legge Bersani-bis ( legge 2 aprile 2007 n.40) viene introdotto il principio della "portabilità" anche in materia di mutui bancari, di aperture di credito e di altre forme di finanziamento concesse da intermediari bancari e finanziari. In pratica l'utente-consumatore ( ovvero il soggetto cd. "debole" del rapporto) ha la possibilità di trasferire, senza spese, il contratto ad un altro soggetto che offra ( o sembra offrire) condizioni contrattuali di maggior favore rispetto al precedente. L'art.8 della legge Bersani-bis, infatti, consente al debitore di sostituire un nuovo creditore al vecchio, conservando l'originario contratto. Trattasi in pratica del vecchio istituto della surrogazione per volontà del debitore di cui all'art. 1202 del codice civile che viene per l'occasione rispolverato con l'aggiunta di una serie di condizioni legislative favorevoli al debitore, quali l'esclusione di penali o di altri oneri di qualsiasi natura.
Leggi tutto...
Lunedì 29 Settembre 2008 15:31
Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista”, ovvero prevede l’alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all’acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani tra i 15 e i 24 anni, salvo eccezioni nelle quali il limite viene alzato a 26 anni, quali ad esempio per le aree del mezzogiorno a declino industriale oppure nel caso in cui l’apprendista sia portatore di handicap. E sempre che tali lavoratori abbiano assolto l’obbligo scolastico novennale, indipendentemente dal titolo di studio. Il requisito dell’età deve sussistere al momento dell’assunzione.
Leggi tutto...
Il Tribunale di Pescara ( del 22.01.2008 n. 857), con una sentenza netta, emessa in brevissimo tempo , ha condannato una banca locale alla restituzione ad un proprio correntista di 725 mila euro, oltre gli interessi legali dalla domanda di restituzione. Il processo, durato solo due anni e mezzo, ha puntualmente esaminato la posizione del consumatore a cui la banca aveva addebitato dal 1967 al 7 novembre 2000 quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire per illegittimi interessi ultra legali , giorni valuta fittizzi, commissioni di massimo scoperto, spese forfetarie ed anatocismo. La sentenza, rifacendosi alle pronunce recenti della Corte di Cassazione in materia, ha accolto tutte le doglianze del consumatore-correntista.
Leggi tutto...
|