Giustizia per tutti

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L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.

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La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10), insiste sull’auspicabile riforma della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati, ovvero l’ art. 2, l. n. 117/1988, limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.

 

Irregolarità nei confronti dei risparmiatori? Paga la banca.

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La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2011, n. 10748, ha ribadito la responsabilità della Banca per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti, in ossequio ai principi della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela. Con detta sentenza, infatti, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso di due impiegati, che, in qualità di venditori di un noto istituto di credito, avevano proposto ai clienti, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni elaborate personalmente e non il linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte.

 

Riordino del Settore Turistico.

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Il 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di riordino del settore turistico. Il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" contiene disposizioni normative tese ad aggiornare la materia del turismo, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione.

In particolare, il decreto (che abroga la principale fonte normativa che ha fin qui disciplinato il settore, la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135) rielabora il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese recettive, per includervi anche settori come agenzie di viaggio e tour operator ed equipara le imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi, sovvenzioni, agevolazioni di qualsiasi genere.

 

Il coerede che possiede il bene, lo può usucapire nei confronti degli altri coeredi.

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Il coerede che dopo la morte del dante causa possieda in termini esclusivi l'immobile  in eredità può, può, fino a che non intervenga la richiesta  di divisione del bene da parte degli  altri coeredi,  usucapire  la quota di questi ultimi. Perchè ciò succeda occorre che il coerede  abbia goduto per venti anni il bene medesimo come se fosse tutto il suo,  ovvero come se fosse l'unico proprietario, rendendo  dunque il suo  possesso sul bene  esclusivo. E' quanto stabilisce una sentenza di cassazione del 25 marzo del 2009 n. 7221 che però precisa che a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti all'eredità si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo pur sempre una manifestazione esterna da parte dell'unico possessore di tale sua volontà di possesso esclusivo, come per esempio, cedere il bene in locazione a terzi.  Ed è anche ovvio che sarà solo da tale momento, ossia dall'estrinsecazione esterna della volontà di possesso esclusivo, che inizierà a decorrere il termine ventennale necessario per l'acquisto del bene per usucapione.

 

DANNO DA VACANZA ROVINATA : RISPONDE SEMPRE IL TOUR OPERATOR

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Lo ha stabilito, confermando un orientamento della Cassazione ormai costante ( perchè oltretutto fondato sul codice del consumo), il Giudice di Pace di Salerno, avv. Luigi Vingiani.

Ha dunque stabilito il Giudice in sentenza che, in materia di risarcimento del danno da vacanza rovinata, sulla scorta della disciplina stabilita negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento):

a)  grava sull'organizzatore (ovvero sul Tour operator) l'onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione;

b)  è  all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso;

c)  l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo". 

 

CASALINGA ED INFORTUNIO: RIBADITO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

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Con la sentenza n. 16896/2010 la Corte di Cassazione, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema, ha sancito che: " La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subìto in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa".

 
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