IMPORTANTE DECISIONE PER GLI UTENTI DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE QUALI ENERGIA ELETTRICA, GAS ECC.
Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza del 10/01/2008, emessa in sede di appello ad una sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inf. , ha rigettato la domanda dell’utente di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con l’Enel che, nell’ambito del “filone” sul blak out elettrico del 28.09.03 ( che, si ricorda, durò 15-18 ore), aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, causati dalla suddetta interruzione del servizio. E’ importante notare però che tale sentenza ha rigettato la domanda risarcitoria solo in quanto l’ha ritenuta sfornita di prova !
L’utente, cioè, nel caso concreto non ha provato in giudizio il danno che assumeva aver subito. Bastava dunque un po’ di accortezza in più, tipo una prova testimoniale sul fatto che il cibo presente nel freezer dell’utente era andato a male o sul fatto che l’utente , per effetto della sospensione dell’energia elettrica, era stato concretamente e definitivamente impedito nell’esplicazione di una sua attività inerente suoi diritti costituzionalmente protetti, per ottenere l’accoglimento della domanda. Il Giudice di Nocera, infatti, ha ritenuto sussistere la responsabilità contrattuale dell’Enel nel caso in questione, ai sensi del combinato disposto dei seguenti articoli del codice civile: 1218 ( responsabilità del debitore) , 1256 ( impossibilità della prestazione) e 1228 ( responsabilità per fatto degli ausiliari). L’Enel, dunque, per non essere ritenuta responsabile, avrebbe dovuto provare ( e non lo ha fatto) che l’interruzione del servizio, protrattasi per circa 18 ore, non era ad essa imputabile per essere dipesa da impossibilità assoluta di eseguire la prestazione, non bastando a sua discolpa invocare la responsabilità di altri ( quali le altre società della catena di produzione, approvvigionamento e distribuzione di energia elettrica).