NON E’ POSSIBILE PROVARE PER TESTI LA SIMULAZIONE DEL PREZZO DEL CONTRATTO
Una sentenza di Cassazione, la n. 7246/2007, nel ribaltare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ammetteva la prova testimoniale in ordine alla simulazione del prezzo della compravendita, respinge l’argomento sul quale tale impostazione si reggeva.
La sentenza 7246/2007 è invero abbastanza particolare, ma il principio enunciato può adattarsi, purtroppo, ad una molteplicità di ipotesi le più disparate, nelle quali si rimetta in discussione un contratto già perfezionato e si pretenda la restituzione del prezzo pagato per inadempimento del venditore o comunque un risarcimento su quella base. In tutti questi casi, dunque , stando a quanto statuito in questa sentenza della Suprema Corte , nel caso si pretenda la restituzione del prezzo pagato non si potrà più provare per testi di aver pagato somme in più rispetto a quelle che risultano in contratto.









