La Corte di cassazione, con la sentenza del 16 maggio 2011, n. 10748, ha ribadito la responsabilità della Banca per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti, in ossequio ai principi della trasparenza e della correttezza nei rapporti con la clientela. Con detta sentenza, infatti, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso di due impiegati, che, in qualità di venditori di un noto istituto di credito, avevano proposto ai clienti, in sede di negoziazione di titoli, valorizzazioni elaborate personalmente e non il linea con le quotazioni di mercato, senza avvalersi dei dati risultanti dal sistema informatico della banca e senza rappresentare il rischio relativo alle operazioni aperte.