In un nostro precedente articolo citavamo una sentenza della Cassazione ( sez. II 29/11/2007 n. 24925) in virtù della quale gli imprenditori, solo in base a tale loro qualifica, potevano ottenere in giudizio sulla somma dovuta, oltre agli interessi legali, anche il risarcimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224 comma 2° del codice civile, senza bisogno di provarlo. E ciò in quanto, secondo tale sentenza, quando si tratta di imprenditori, tale danno è provato per presunzioni. Ebbene, la MUSICA E' OGGI CAMBIATA in virtù di una recente sentenza a sezioni unite della Cassazione ( sent. 10 giugno- 16 luglio 2008 n. 19499) secondo cui il maggior danno da svalutazione è presunto per qualsiasi creditore, sia egli o no imprenditore, ma è limitato alla eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi ( o tra il tasso di inflazione se superiore) e il saggio degli interessi legali determinato ogni anno dal Ministero del Tesoro ai sensi della'rt. 1224 del codice civile.
Il creditore che invece domandi in giudizio una soma superiore a titolo di maggior danno è tenuto a fornire la prova del danno effettivamente subito, anche se imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione. Tale sentenza, essendo a sezioni unite, è destinata a diventare un precedente da cui difficilmente il giudice di primo grado si potrà discostare e ciò perchè le sezioni semplici della Cassazione debbono comunque attenersi ai principi in essa espressi.