Lo ha stabilito, confermando un orientamento della Cassazione ormai costante ( perchè oltretutto fondato sul codice del consumo), il Giudice di Pace di Salerno, avv. Luigi Vingiani.
Ha dunque stabilito il Giudice in sentenza che, in materia di risarcimento del danno da vacanza rovinata, sulla scorta della disciplina stabilita negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento):
a) grava sull'organizzatore (ovvero sul Tour operator) l'onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione;
b) è all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso;
c) l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo".