L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.
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DANNO DA VACANZA ROVINATA : RISPONDE SEMPRE IL TOUR OPERATOR
Lo ha stabilito, confermando un orientamento della Cassazione ormai costante ( perchè oltretutto fondato sul codice del consumo), il Giudice di Pace di Salerno, avv. Luigi Vingiani. Ha dunque stabilito il Giudice in sentenza che, in materia di risarcimento del danno da vacanza rovinata, sulla scorta della disciplina stabilita negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento): a) grava sull'organizzatore (ovvero sul Tour operator) l'onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione; b) è all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso; c) l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo". CASALINGA ED INFORTUNIO: RIBADITO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNOCon la sentenza n. 16896/2010 la Corte di Cassazione, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema, ha sancito che: " La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subìto in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa". ERRATA DIAGNOSI DEL MEDICO? SCATTA L’OBBLIGO A RISARCIRE IL DANNO! INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA E DANNO DA VITA INDESIDERATALa recente giurisprudenza, ha stabilito che “ogni volta in cui il diritto alla vita venga leso scatta l’obbligo al risarcimento”. Ma in che termini si può ledere una vita? Con la sentenza num. 10741 del 2009 la Cassazione Civile ha statuito la titolarità del diritto alla vita da parte del nascituro. Se dunque tale diritto viene in qualche modo ostacolato o lesionato a causa di una inesatta informazione medica, o nello specifico da una inesatta diagnosi, scattare l’obbligo al risarcimento a favore del nascituro.
Bisogna però sottolineare che, nonostante la legge italiana tuteli sempre la vita in ogni sua forma, viene comunque riconosciuta alla madre la “libera scelta se portare o meno a termine la gravidanza laddove eventi esterni concorrino ad arrecarle evidenti problematiche. Si pensi al caso in cui un medico diagnostichi -correttamente-una grave malformazione del feto durante i primi mesi di gestazione. La madre, potrà decidere se interrompere o meno la gravidanza (L. 22 maggio 1978, n. 194 -legge sulla interruzione di gravidanza-): CONSENSO INFORMATO: "DEFINITIVO APPRODO GIURISPRUDENZIALE"Com’è ormai noto, per consenso informato s’intende la manifestazione di volontà che il paziente dà per l’effettuazione di interventi di natura più o meno invasiva sul proprio corpo. Questa manifestazione di volontà deve essere preceduta da un’adeguata e dettagliata informazione in ordine alla natura ed ai possibili sviluppi del percorso terapeutico; l’obbligo di informare il paziente è posto a carico del medico, o della struttura sanitaria, ed è costituzionalmente riconosciuto ex art. 13 ( Inviolabilità della libertà personale) ed art. 32 ( diritto alla salute) della Carta Costituzionale. Le norme costituzionali appena richiamate consentono di affermare che l’INFORMAZIONE rappresenta un elemento fondamentale per l’autodeterminazione di un soggetto per quel che riguarda la sua salute e, più in generale, la sua libertà personale. La rilevanza del consenso informato ci è confermata anche da numerose leggi ordinarie; basti pensare, esemplificando, alla L. 194/78 (art. 14) sull’interruzione volontaria della gravidanza o alla L. 107/90 per quanto concerne le attività trasfusionali o, ancora, alla più recente L.40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Lo stesso Codice Deontologico dei Medici Italiani statuisce: PER LA MORTE DEL GENITORE, RISARCITO AI FIGLI IL DANNO PATRIMONIALE ANCHE SE AUTONOMICon Sentenza n. 1524 del 27 gennaio 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d' Appello di Trento aveva escluso il diritto al risarcimento del danno in favore dei figli di una donna, deceduta a seguito di errore sanitario, sull'assunto che gli stessi erano adulti ed economicamente indipendenti e i versamenti che la genitrice effettuava loro erano semplici "elargizioni a titolo grazioso " che non facevano maturare alcun diritto.
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