Con la sent. num. 1691/2009 la Corte di cassazione, III sez. civ., ha stabilito che in caso di incidente stradale dovuto alla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, è responsabile il Comune, anche in caso di manutenzione precedentemente appaltata ad una ditta esterna.
Questo perché, asseriscono i Supremi Giudici, il Comune ha un obbligo di controllo, che deve essere continuo ed efficace e quindi idoneo ad evitare pericoli a cose e persone.
Tale obbligo deriva proprio dall’applicazione in via analogica del principio ex. art. 2051 c.c. (ovvero la responsabilità per le cose che si hanno in custodia). Questa responsabilità, in effetti, risulta applicabile anche al Comune, proprio perché, per legge, è il custode delle strade del demanio comunale, anche se le stesse strade godono di un vincolo di destinazione nell’interesse diretto dei cittadini. Proprio in virtù di questo vincolo di destinazione, l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese, in base alla suddetta sentenza, non esclude l’obbligo di sorveglianza e di controllo in capo al Comune.
L’obbligo di supervisione non viene infatti trasferito agli appaltanti, ma resta all’appaltatore proprio ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, dove si evince che nel contratto di appalto per la manutenzione delle strade del territorio comunale, non viene esclusa la responsabilità del Comune committente, nei confronti dei cittadini, proprio ai sensi dell’art. 2051 c.c..
La Corte ha infatti motivato che l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. al caso concreto viene individuata nell’esercizio concreto del potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali da parte dell'Ente locale, “con la conseguente necessità di estendere questo onere non solo all’estensione geografica della strada, ma anche alle sue proprie caratteristiche qualitative, in quanto tali caratteristiche, acquistano rilievo condizionante per le aspettative dei cittadini”.