| E' RESPONSABILE IL COMUNE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE DOVUTO ALLA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE, ANCHE IN IPOTESI DI APPALTO |
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Con la sent. num. 1691/2009 la Corte di cassazione, III sez. civ., ha stabilito che in caso di incidente stradale dovuto alla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, è responsabile il Comune, anche in caso di manutenzione precedentemente appaltata ad una ditta esterna. Tale obbligo deriva proprio dall’applicazione in via analogica del principio ex. art. 2051 c.c. (ovvero la responsabilità per le cose che si hanno in custodia). Questa responsabilità, in effetti, risulta applicabile anche al Comune, proprio perché, per legge, è il custode delle strade del demanio comunale, anche se le stesse strade godono di un vincolo di destinazione nell’interesse diretto dei cittadini. Proprio in virtù di questo vincolo di destinazione, l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese, in base alla suddetta sentenza, non esclude l’obbligo di sorveglianza e di controllo in capo al Comune. L’obbligo di supervisione non viene infatti trasferito agli appaltanti, ma resta all’appaltatore proprio ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, dove si evince che nel contratto di appalto per la manutenzione delle strade del territorio comunale, non viene esclusa la responsabilità del Comune committente, nei confronti dei cittadini, proprio ai sensi dell’art. 2051 c.c.. |