L'Ente che gestisce una strada deve provvedere a segnalare buche, tombini, lavori in corso e altre insidie di diverso genere presenti . Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 11709/2009 nella quale ha affermato che, in mancanza di segnalazione, L'Ente deve provvedere a risarcire i danni determinati dalle predette insidie.
Tramonta dunque, si spera definitivamente, l'"era" nella quale era il danneggiato che, se voleva ottenere il risarcimento, doveva provare in giudizio che il danno era stato determinato da "un insidia e trabocchetto", ovvero da un ostacolo oggettivamente non visibile e non evitabile con la normale prudenza. Ora invece basterà provare la mancata segnalazione da parte dell'Ente che gestsce la strada ed il danno subito. La Corte ( con la sentenza citata) ha accolto infatti il ricorso di un automobilista che per ben due volte si era visto attribuire la colpa esclusiva di un incidente avvenuto a Fiumicino per la presenza di un tombino "fortemente sporgente dal suolo stradale" e non segnalato. I giudici di merito gli avevano dato torto, ritenendo che fosse lui l'unico colpevole dell'incidente, poichè viaggiava a forte velocita', investendo un automobile parcheggiata nel giardino di un'abitazione. I giudici della Suprema Corte, invece, annullando il giudizio di merito, hanno evidenziato che, al di la' dell'alta velocita' tenuta dall'automobilista, sicuramente "l'omessa segnalazione dei lavori e del tombino" abbia avuto "una rilevanza causale in ordine al sinistro". Nella sentenza la Corte ha infatti evidenziato che, pur ammettendo che l'automobilista "tenesse una velocita' eccessiva, la presenza di un cartello di segnalazione e pericolo gli avrebbe consentito di adottare le manovre di emergenza necessarie ad evitare l'incidente o ad evitarne le conseguenze dannose".









