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PER LA MORTE DEL GENITORE, RISARCITO AI FIGLI IL DANNO PATRIMONIALE ANCHE SE AUTONOMI Stampa

Con Sentenza n. 1524 del 27 gennaio 2010, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d' Appello di Trento aveva escluso il diritto al risarcimento del danno in favore dei figli di una donna, deceduta a seguito di errore sanitario, sull'assunto che gli stessi erano adulti ed economicamente indipendenti e i versamenti che la genitrice effettuava loro erano semplici "elargizioni a titolo grazioso " che non facevano maturare alcun diritto.

 

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, secondo cui il fatto che i figli fossero autonomi non escludeva la configurabilità del danno patrimoniale subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che "la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo". Per questo motivo, la perdita di tale beneficio determina al figlio un danno patrimoniale.Â