La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 20.01.2009 n. 1373, ha ribadito un principio di diritto acclarato nel nostro ordinamento, in virtù delle disposizioni del codice civile, secondo cui al fine di calcolare la porzione disponibile e le quote riservate agli eredi legittimari, occorre aver riguardo alla massa ereditaria complessiva. Essa è costituita da tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte - al netto dei debiti-, maggiorata del valore di tutti i beni donati in vita dal defunto, senza distinzione tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.
Nel caso di specie, la Cassazione ha dato dunque ragione alla vedova del de cuius, che, nell'ambito di un giudizio iniziato dal figlio di primo letto dello stesso, contro di lei, aveva in via riconvenzionale richiesto la reintegrazione della propria quota di legittima, lesa da quanto il de cuius, in vita, aveva donato al figlio prima di convolare a nozze con lei. E' ovvio che tale prinicipio si applichi in tutti i casi: conseguentemente, il figlio legittimo che agisce in riduzione ha diritto di calcolare la legittima anche sui beni donati prima della sua nascita; il figlio naturale riconosciuto, sui beni donati prima del riconoscimento, il figlio adottivo sui beni donati prima del provvedimento di adozione e cosi via..









