L’auto sottoposta a fermo amministrativo, anche se non è vietato venderla, non può circolare. Se, infatti, si circola con l'auto sottoposta a fermo, si rischiano multe salate e la confisca del veicolo. Non solo: anche se l’auto non può circolare, si è comunque obbligati a pagare il bollo auto e l’assicurazione per la responsabilità civile.
Se dunque hai comprato un auto usata e dopo il passaggio di proprietà hai scoperto che è sottoposta a fermo amministrativo, sappi che puoi chiedere al venditore la risoluzione o l’annullamento del contratto con la conseguente restituzione del prezzo pagato e l’eventuale risarcimento del danno.
Questo, è ovvio, se il venditore, all’atto della stipula, non ti ha informato, avendone l’obbligo, del vincolo esistente sull’auto.
Se non lo ha fatto, la vendita è viziata dal suo grave inadempimento ed il contratto può essere risolto o annullato per errore dell’acquirente indotto dal venditore.
La giurisprudenza, infatti, non ritiene, al momento, che l’acquirente abbia un obbligo di diligenza specifico di verificare, prima dell’acquisto, l’eventuale sottoposizione dell’auto a vincoli.
Occorre dunque innanzitutto inviare al venditore una raccomandata tramite un legale con la quale lo si invita a risolvere bonariamente la vertenza in essere ( tramite la procedura di negoziazione assistita introdotta dall' D.L. N. 132/2014, convertito in legge N. 162/2014 ) e gli si preannuncia l’azione legale qualora lo stesso non sia disponibile a raggiungere un accordo, che può essere, ad esempio, l’eliminazione da parte sua del fermo con relativa cancellazione al PRA e il riconoscimento, sempre da parte sua, di una somma a titolo di risarcimento danni per il periodo in cui l’auto non ha potuto circolare.
Se non si raggiunge l'accordo con il venditore, lo si potrà citare in giudizio per ottenere quanto sopra detto.