Con la Direttiva 1999/44/CE il legislatore comunitario ha inteso realizzare un’armonizzazione minima delle leggi degli Stati membri su certi aspetti della vendita e delle garanzie associate ai beni di consumo lasciando agli Stati membri la libertà di introdurre o mantenere in vigore norme più stringenti che offrano o mantengano un più alto livello di tutela dei consumatori. Il nostro legislatore ha dato attuazione alla suddetta Direttiva attraverso il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, cd. codice del consumo, regolamentando, a favore del consumatore privato, il rapporto tra venditore e compratore ed introducendo il concetto di "Garanzia Legale di Conformità", valido anche nel caso che il bene venduto sia usato.
Prendiamo dunque il caso dell'acquisto di un'auto usata da un concessionario: in questo caso, essendo il venditore un professionista, lo stesso per legge deve garantire che l'auto venduta sia "conforme" alla descrizione contenuta nel contratto di acquisto, che sia esente da vizi materiali o giuridici e presenti le qualità essenziali della categoria dell' auto venduta o quelle da lui specificamente promesse.
Poichè Garanzia Legale significa semplicemente garantire che il veicolo è conforme al contratto, consegue che la stessa non implica l'assenza di difetti. Ciò detto, risulta chiaro come un guasto, che non dipenda da normale usura del veicolo, possa costituire, ai sensi del codice del consumo, una "non conformità". La Garanzia Legale di Conformità ha per legge validità di 24 mesi dalla data di consegna. L'eventuale termine inferiore di 12 mesi, che spesso il venditore inserisce nel contratto, per essere valido deve essere esplicitamente accettato e sottoscritto dall'acquirente. Attenzione quindi : non è vero che la garanzia dell'usato è automaticamente di 12 mesi, pretendete che nel contratto che andate a sottoscrivere sia previsto il termine di legge di 24 mesi. Tale garanzia comporta il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Attenzione, però, si decade da tale diritto se non si denuncia il difetto di conformità entro il termine di due mesi (anziché gli otto giorni previsti dal codice civile) dalla data della scoperta del difetto. Si presume, inoltre, che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità. L' azione diretta a far valere la garanzia si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del veicolo.
E' bene osservare come il legislatore abbia comunque limitato la facoltà di scelta del consumatore, il quale non sempre potrà richiedere indifferentemente la riparazione o la sostituzione. Così, nell'ipotesi in cui uno di questi due rimedi risulti "impossibile" oppure, in rapporto all'altro, "eccessivamente oneroso" (sia tenendo conto dell'irragionevolezza delle spese, in relazione al valore del bene, a cui sarebbe tenuto il venditore, sia dell'entità del difetto, sia dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere utilizzato senza notevoli inconvenienti per il consumatore), il consumatore dovrà ripiegare sull'altro. Ulteriore strumento accordato al consumatore (mutuato dall'attuale disciplina codicistica) consiste nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto (quest'ultima ipotesi non è però invocabile per i difetti di "lieve entità", ossia quei difetti tanto lievi da non giustificare per sproporzione di costi, o da rendere comunque impossibile, ogni intervento di riparazione o sostituzione. Si applica, in tal caso, la semplice riduzione del costo). Per quanto riguarda l'annosa questione della clausola "vista e piaciuta nello stato in cui si trova", va riferito che la Corte di Cassazione fin dal 1979 (sent. n. 3741) aveva stabilito che la garanzia per i vizi ex art. 1490 C.C. era esclusa dall'operatività di tale clausola solo qualora si fosse trattato di vizi riconoscibili e non occulti, oppure di vizi taciuti in mala fede dal venditore al momento della sottoscrizione del contratto; vale a dire che la clausola in questione, anche prima dell'entrata in vigore del codice del consumo, non escludeva affatto la garanzia per i vizi occulti o occultati dal venditore al momento della vendita. A maggior ragione oggi, dunque, in cui opera il suddetto codice a garanzia dei consumatori, tale clausola, pur pretesa dal venditore al momento della stipula del contratto, non limita in alcun modo i diritti del consumatore.









