Con una recente sentenza, la n. 7256 dell’11.05.2012,
Ragionamento condivisibile che muove dalla consequenzialità dei disagi psicofisici che, ovviamente, subisce il turista che vede rovinarsi la propria vacanza a causa dell’inadempimento contrattuale dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico. Pertanto: una volta provato l’inadempimento contrattuale di questi, è raggiunta anche la prova del danno non patrimoniale. L'allegazione, cioè, da parte del consumatore-turista, dell'inadempimento contrattuale delle controparti nell'esecuzione di un pacchetto turistico, prova anche il danno non patrimoniale , ovvero da "vacanza rovinata", subìto dal consumatore medesimo. E ciò perchè, dice la cassazione, tale danno può dirsi presunto.