La Corte di Cassazione , sez. III civ. sentenza 12 febbraio 2008 n. 3268, ha stabilito che nell’assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario della compagnia di assicurazioni anche se è per contratto contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita patrimoniale subita dall’assicurato.
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