| QUANDO C'E' MOBBING: LO CHIARISCE LA CASSAZIONE |
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 3785/2009 è tornata a parlare di mobbing, questa volta precisando una serie  di elementi che debbono sussistere per avere diritto al risarcimento del danno in caso di mobbing in ufficio. Secondo la Corte, per evitare cause inutili, occorre considerare in primo luogo che per "per 'mobbing' si intende "una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui puo' conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità ".  Non solo:  occorre che tali comportamenti persecutori siano molteplici,   siano illeciti nel loro complesso ( e dunque possono essere anche leciti se considerati singolarmente) e , che siano stati posti in essere in modo miratamente sistamatico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio". Occorre dunque provare l'elemento soggettivo della condotta del danneggiante, ovvero l'intento persecutorio. Nel caso di mobbing, infatti, non solo non può parlarsi di responsabilità oggettiva, da attribuire cioè al soggetto agente a prescindere dalla sua colpa, ma neanche di colpa generica ( intesa quale imprudenza, imperizia o negligenza), occorrendo nel caso di specie   il dolo, ovvero l'intento specifico di perseguitare il soggetto danneggiato. Questo per quanto riguarda la condotta, bisogna poi provare il danno. Sulla base di tali considerazioni, è stato respinto dalla Cassazioone, nella sentenza citata,   il ricorso di un postino che aveva agito in giudizio contro le poste, sostenendo, tra le altre cose, di essere stato vittima di vari episodi di mobbing. La Cassazione, infatti,  pur avendo accertato che vi erano stati effettivamente dei contrasti tra la dirigente d'ufficio e il lavoratore, ha ritenuto che tali contrasti di per sè non fossero "tali da provare la sussistenza di un intento vessatorio del dirigente dell'ufficio".  |