| SEMPRE PIU' INCIDENTI SUL LAVORO. CHE FARE? |
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Ogni anno si registrano migliaia di incidenti sul posto di lavoro. I dati statistici sono allarmanti. Ma di chi è la responsabilità ? In matera di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che " sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall'art. 2043 c.c. la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale. Sicchè il datore di lavoro deve risarcire il danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisca della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione stessa. Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con diligenza. In base alla quale deve adottare tutte le misure dettate: 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche; 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla base di eventi già verificatesi e di pericoli già valutati in precedenza; 3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico; E' questo il fondamentale principio della massima sicurezza, di cui all'art. 2087 c.c., che esprime l'obbligazione fondamentale del datore di lavoro, in quanto primo garante dell'obbligo di sicurezza verso i lavoratori dipendenti. La Cassazione civile , sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4718 ha stabilito che "qualora non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono farsi gravare sul lavoratore infortunato e la responsabilità conseguente all'inosservanza delle condizioni di sicurezza (art. 82 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'art. 2087 c.c. - è (anche) una responsabilità oggettiva, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità di macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è dunque obbligatoria per il datore di lavoro ed è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), nel Decreto legislativo n. 38/2000 e da disposizioni speciali per particolari categorie di lavoratori, nonché gestita dall'INAIL. Ma cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale? Ancora,la Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2008, n. 9898 in tema di infortuni sul lavoro, precisa che "non si può fondare il concorso di colpa del lavoratore sul rilievo che il danneggiato accetti di svolgere l’opera consapevole dei rischi collegati; il concorso di colpa, infatti, ricorre esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta colposa o negligente, non segua le direttive ricevute oppure vada oltre i suoi compiti". |