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SEMPRE PIU' INCIDENTI SUL LAVORO. CHE FARE? Stampa

Ogni anno si registrano migliaia di incidenti sul posto di lavoro. I dati statistici sono allarmanti. Ma di chi è la responsabilità?

In matera di tutela del lavoratore, il sistema legislativo prevede che " sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere, espresso dall'art. 2043 c.c. la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale. Sicchè il datore di lavoro deve risarcire il danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisca della persona in se considerato, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione stessa.

Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con diligenza. In base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:

1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;

2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla base di eventi già verificatesi e di pericoli già valutati in precedenza;

3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico;

E' questo il fondamentale principio della massima sicurezza, di cui all'art. 2087 c.c., che esprime l'obbligazione fondamentale del datore di lavoro, in quanto primo garante dell'obbligo di sicurezza verso i lavoratori dipendenti. 

La Cassazione civile , sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4718 ha stabilito che "qualora non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono farsi gravare sul lavoratore infortunato e la responsabilità conseguente all'inosservanza delle condizioni di sicurezza (art. 82 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) - norma che va coordinata con i principi generali enunciati dall'art. 2087 c.c. - è (anche) una responsabilità oggettiva, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità di macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è dunque obbligatoria per il datore di lavoro ed è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), nel Decreto legislativo n. 38/2000 e da disposizioni speciali per particolari categorie di lavoratori, nonché gestita dall'INAIL. 

Ma cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale?
 
In caso di infortunio sul lavoro (così come per l'insorgere di una malattia professionale) la prima cosa da fare è informare il datore di lavoro.

Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
 
La Corte Costituzionale (sentenze 179 e 206 del 1989) ha stabilito che il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
 
L'INAIL è tenuto a tutelare anche  i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) . 
 
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato. 
 
A quali prestazioni economiche si ha diritto?
 
Il datore di lavoro deve pagare:
•  il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro.
•  Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza nei vari livelli.
 
L'INAIL deve pagare:
•  Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo).
•  Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento. 
 
 
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%  Il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata.
 
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000, oltre alla rendita,   è previsto anche il risarcimento del danno biologico.
 
 Una recente sentenza (Cassazione civile , sez. lav., 09 maggio 2008, n. 11599) però ha ribadito che "non si configura responsabilità per colpa in capo all’azienda, se l’infortunio è stato causato da un’imprudenza dell’operaio specializzato durante lo svolgimento delle normali mansioni lavorative. Il datore, infatti, non può essere condannato al risarcimento dei danni, per non aver tutelato efficacemente l’integrità psicofisica del dipendente quando quest’ultimo ha adottato un comportamento abnorme nello svolgimento dell’attività lavorativa".

Ancora,la Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2008, n. 9898 in tema di infortuni sul lavoro, precisa che "non si può fondare il concorso di colpa del lavoratore sul rilievo che il danneggiato accetti di svolgere l’opera consapevole dei rischi collegati; il concorso di colpa, infatti, ricorre esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta colposa o negligente, non segua le direttive ricevute oppure vada oltre i suoi compiti".
 Conclusivamente, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia profesionale il lavoratore ha oggi  diritto a : 1) la retribuzione,  come se lavorasse; 2) la rendita e, eventualmente, 3) il danno biologico. Â