ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Il godimento della casa familiare con la legge n. 54/2006 viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Ciò significa che al coniuge con il quale i figli convivono sarà assegnata la casa coniugale. Se mancano i figli, è prevalente, allo stato, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento sull’assegnazione della casa familiare non è più automaticamente disposto dal Giudice, non essendo più legato all’ addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi ma solo all’interesse dei figli. Se dunque il Giudice non decide in merito e la casa familiare è di proprietà comune ad entrambi i coniugi, per tutta la durata del processo varranno le regole sulla comunione dei beni. E ciò perché la comunione dei beni tra i coniugi si scioglie solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Comunque, quando un provvedimento di assegnazione vi sia stato, il coniuge al quale la casa è stata assegnata, ne perde il diritto se : a) si allontana dalla stessa per un lungo periodo, b) convive more uxorio o c) convola a nuove nozze.