Giustizia per tutti

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Condizioni economiche:parametro prevalente per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.

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Con la sentenza n. 24160/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che la ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione.

 

 

Il provvedimento sulla divisione delle spese per i figli è titolo esecutivo!

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Con un’importante sentenza i giudici della Cassazione hanno stabilito che il provvedimento col quale, durante un giudizio di separazione – non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale – viene prevista la ripartizione tra i coniugi delle spese ordinarie, scolastiche e mediche, costituisce titolo esecutivo e non richiede, ai fini dell’esecuzione forzata per il caso di inottemperanza del genitore obbligato, un ulteriore intervento del giudice.

 

L'assegno di divorzio può essere stabilito tra le parti anche "una tantum"

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La legge sul divorzio, all'articolo 5 della legge 789/1970, nel testo riformato con la  legge 74/1987,  prevede la possibilità per i coniugi divorziandi di accordarsi stabilendo che l'assegno di divorzio, anzicchè essere periodico, sia versato "una tantum", ovvero una volta per tutte, dal coniuge obbligato. In questo caso, dunque,   l'assegno  di divorzio "una tantum" viene determinato e  pagato una volta per tutte al coniuge avente diritto.  Non solo,   le parti possono accordarsi anche nel senso di prevedere a favore del  coniuge che  ha diritto all' assegno di divorzio, in luogo di quest'ultimo,    l’attribuzione in suo favore di un bene, o di altra utilità, definendo così una volta per tutte i rapporti patrimoniali tra di loro intercorrenti.  

 

Il genitore separato ha l'obbligo di mantenimento dei figli anche se è disoccupato

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 E’ quanto statuisce da sempre la Cassazione civile con sentenze pressoché conformi, riprese dai Tribunali civili di tutta l’Italia. In caso di separazione tra i coniugi, stabilisce la Cassazione, il contributo economico del genitore disoccupato al mantenimento della prole sarà minimo ma in ogni caso sarà disposto dal Giudice, che farà riferimento alla sua capacità di lavoro generica. La Cassazione a tal proposito afferma che a seguito della separazione personale dei coniugi, la loro prole ha un vero e proprio diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto prima della separazione dei genitori. Ed al rispetto di tale diritto i genitori non possono sottrarsi adducendo la loro disoccupazione.

 

SE LA EX MOGLIE RIFIUTA LAVORO, BISOGNA CONTINUARE A MANTENERLA !

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Se la  moglie divorziata,   titolare di assegno di mantenimento divorzile da parte dell'ex marito,  rifiuta di accettare un lavoro perchè  lo ritiene poco adatto alle sue concrete esigenze,  il suo ex deve   continuare a mantenerla! E' quanto  afferma la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 22504/2010) che ha respinto un ricorso presentato da un ex marito che richiedeva  l'annullamento  dell'assegno divorzile per la sua ex che aveva rifiutato  un'offerta lavorativa preferendo tornare all'universita'.

 

IL BENE DONATO AL CONIUGE RESTA A LUI ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE

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Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, sez.I, con sentenza del 03 settembre del 2009( n. 2418). Tale sentenza  ha stabilito che l'acquisto di un immobile,  con denaro in tutto io in parte di un coniuge e la contestuale intestazione dello stesso all'altro coniuge,  costituisce una donazione indiretta.    

 
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