Lunedì 20 Gennaio 2020 20:53
Avv. Lucia Catapano
- Per separarsi o divorziare dal proprio coniuge, si può scegliere la via amichevole ed affidarsi alla negoziazione assistita da avvocati, evitando di ricorrere al Tribunale, con un risparmio notevole di tempi e costi.
- La negoziazione assistita è un istituto introdotto dalla legge 10/11/2014 n. 162 per alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.
- Tale legge, oltre a prevedere una serie di casi nei quali le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al tribunale, ad intraprendere la procedura della negoziazione assistita, dà la possibilità di utilizzare tale strumento sempre, per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia.
- Dunque, anche in materia di separazione o divorzio, le parti hanno la facoltà di utilizzare la negoziazione assistita da avvocati, in alternativa alla presentazione del ricorso giudiziario in tribunale.
- Tale scelta comporta una notevole velocizzazione dei tempi ed anche un risparmio dei costi, oltre a evitare ai coniugi lo stress di presentarsi davanti a un giudice.
- Con la negoziazione assistita, i coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio semplicemente recandosi presso il proprio avvocato a sottoscrivere l’accordo raggiunto: sarà poi l’avvocato che eseguirà tutti gli adempimenti necessari alla formalizzazione della loro separazione o del loro divorzio.
- L’accordo può avere ad oggetto tutte queste ipotesi: separazione consensuale, divorzio consensuale, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave.
- E’ comunque consigliabile ricorrere a tale strumento soprattutto quando non ci sono figli minori e quando il livello di conflittualità tra i coniugi è molto basso.
- Prima di tutto, dunque, chiedete consiglio al vostro legale che vi orienterà nella scelta.
Giovedì 05 Maggio 2016 20:23
Avv. Lucia Catapano
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sez I con sentenza n. 11894 del 9/6/2015 con la quale ha affermato che le spese straordinarie ( ovvero quelle scolastiche, mediche e ricreative, non prevedibili a priori ) vanno previste a parte e non possono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del genitore non collocatario della prole o non affidatario.
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Martedì 26 Aprile 2016 17:32
Avv. Lucia Catapano
Sono finiti i tempi in cui era facile per la donna ottenere l’assegno di divorzio solo in virtù del fatto che durante il matrimonio fosse stata casalinga.
Complice il nuovo orientamento della Cassazione, i tribunali di tutta Italia sono oggi sempre meno propensi a riconoscere il diritto al predetto assegno se non sono rigorosamente presenti, nella fattispecie, tutti i presupposti stabiliti dalla legge sul divorzio, all’art. 5, comma 6.
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Lunedì 09 Dicembre 2013 21:34
Avv. Lucia Catapano
Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25842 del 18 novembre 2013 che ha confermato la decisione della Corte di Appello ed ha dunque affermato il principio secondo cui praticare lo “shopping compulsivo”, sperperando il danaro di famiglia, è motivo di addebito della separazione perché comportamento contrario ai doveri coniugali di cui all’art 143 del codice civile.
I Giudici di Piazza Cavour hanno dunque confermato la Sentenza di addebito della separazione emessa dalla Corte d’Appello sulla base anche di una perizia medica disposta dal Tribunale Civile, che aveva accertato, in capo alla moglie, la sussistenza di una vera e propria patologia in merito all’uso impulsivo del denaro guidato dall’ossessione all’acquisto di beni di varia natura.
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Lunedì 03 Giugno 2013 11:46
Avv. Lucia Catapano
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza a sezioni unite penali, n. 23866/13 del 31.05.2013, ha stabilito, dirimendo il conflitto esistente in proposito, che non pagare l’assegno di divorzio integra il reato di cui al primo comma dell’art. 570 codice penale, che prevede la pena della reclusione in alternativa alla multa, e non il reato previsto dal 2° comma dello stesso articolo che prevede l’applicazione congiunta della pena della reclusione e di quella, economica, della multa. Per quanto riguarda la condizione di procedibilità, la Cassazione ha stabilito che il reato si persegue d’ufficio e non a querela della persona offesa.
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