AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI.
In virtù della legge n. 54/2006, il Giudice che pronuncia la separazione o il divorzio deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. In questo caso si parla di affidamento congiunto nel quale la potestà genitoriale è di entrambi i genitori che in caso di disaccordo si rivolgeranno al Giudice.
Se l’affidamento congiunto non è possibile, il Giudice può stabilire, con provvedimento motivato, l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori. Anche in questo caso, però, seppure la potestà è esercitata solo dal genitore affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli debbono essere adottate da entrambi i coniugi che , in caso di disaccordo, possono rivolgersi al Giudice. Non solo: l’altro genitore non affidatario può in qualunque momento ricorrere al Giudice quando ritenga che il genitore affidatario abbia assunto decisioni pregiudizievoli all’interesse dei figli.
MANTENIMENTO
Ciascuno dei coniugi provvede al mantenimento dei figli - che è un preciso obbligo giuridico - in misura proporzionale al proprio reddito.
Il Giudice in genere stabilisce, in sede di separazione e di divorzio, in mancanza di accordo sul punto, la corresponsione di un assegno periodico da corrispondere al coniuge con il quale i figli minori convivono, da parte dell’altro.
Tale assegno viene determinato tenendo presente:
1) le esigenze del figlio;
2) il tenore di vita del figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche (il reddito) di entrambi;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato annualmente agli indici ISTAT.
Se i figli sono maggiorenni e non indipendenti economicamente il Giudice, valutate le circostanze, può disporre il pagamento direttamente a costoro di un assegno periodico.