Si. Può farlo, ma solo nel caso che sono mutate nel frattempo le condizioni di fatto che gli avevano fatto rinunciare all'assegno. La prevalente Cassazione ed autorevole dottrina, infatti, ritengono che, in presenza di una modifica dello status quo, il coniuge che aveva rinunciato all'assegno di separazione può agire con una richiesta di modifica del provvedimento e richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la determinazione di un assegno in proprio favore.









