Lo ha stabilito il Tribunale di Monza, sez.I, con sentenza del 03 settembre del 2009( n. 2418). Tale sentenza ha stabilito che l'acquisto di un immobile, con denaro in tutto io in parte di un coniuge e la contestuale intestazione dello stesso all'altro coniuge, costituisce una donazione indiretta.
Di conseguenza, poichè la causa del negozio, ovvero lo spirito di liberalità ( quale consapevolezza dell'arricchimento arrecato all'altro coniuge) va valutata con riferimento al momento dell'acquisto, ovvero della donazione, non assume alcun rilievo la successiva intervenuta separazione dei coniugi.
Il bene dunque resta, anche in caso di venir meno dell'unione coniugale, nel patrimonio del donatario.