la cassazione ha ancora una volta confermato l’indirizzo maggioritario in tema di assegnazione della casa coniugale, ribadendo ( con sent. I sez. civile del 18/02/08 n. 3934) che, in virtù della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 54/2006, il Giudice, se non vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non può adottare con la sentenza di separazione alcun provvedimento in materia di assegnazione della casa coniugale, anche se comune ad entrambi i coniugi. Tale interpretazione della legge di riforma del diritto di famiglia, seppur rispettosa del tenore letterale della stessa, pone seri problemi concreti, sopratutto nel caso in cui susssista una condizione di debolezza ( sopratutto economica ) di uno dei coniugi ( in genere la donna). In tal caso infatti, il coniuge debole, anche se proprietario al 50% con l'altro coniuge, non potrà farsi assegnare dal giudice la casa coniugale in attesa dell'esito del giudizio di divisione ( che potrà essere intrapreso, si ricorda, solo quando è passata in giudicato la sentenza di separazione). Ma anche qualora non vi sia un coniuge debole da tutelare, è ovvio che tale lacuna legislativa comporterà seri problemi concreti, finendo con l'inasprire gli animi dei coniugi separandi i quali sono autorizzati ad ingaggiare una vera e propria guerra ( "la guerra dei rose") onde ottenere - o conservare - il possesso della casa.