La Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n. 292449/2008 ) ha stabilito di recente che non spetta alcun assegno di mantenimento al coniuge infedele che rende pubblica la sua relazione.
Questa recente sentenza ha confermato la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva addebitato la separazione ad una donna che, non solo aveva tradito il marito, quando poi non si era affatto preoccupata di farlo con una certa discrezione, offendendo così il decoro e la sensibilità del suo coniuge. Per tale suo comportamento irriguardoso, le è stato negato dalla Corte il diritto a qualunque assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso della donna avverso la sentenza dei Giudici d'Appello con queste motivazioni : "La ragione di addebito della separazione personale attiene, non tanto all'allontanamento della ricorrente dall'abitazione familiare, quanto al suo antecedente comportamento, idoneo ad evidenziare a terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, anche se, in concreto, non ancora intrattenuta con carattere di stabilità".
Ai fini dell'addebitabilità della separazione però, spiegano i Giudici della Cassazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ( com'è senz'altro il comportamento infedele) , ma è necessario che sia provato il nesso di causalità fra tale comportamento e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, in questo caso resa ancora più pesante da un tradimento reso pubblico.
Il che equivale a dire che se uno dei coniugi tradisce l'altro ed abbandona il tetto coniugale, ha diritto lo stesso al mantenimento, qualora provi in giudizio che non è stato il suo tradimento a causare il fallimento del matrimonio, mentre, se tradisce in maniera pubblica, tale cioè da ledere "la sensibilità e il decoro" dell'altro, sarà molto più difficile per lo stesso riuscire a provare la sua "innocenza" e non riceverà nessun assegno.