Con la sent. num. 8124/2009 la Corte di Cassazione, I sez. civile, ha sancito la possibilità di addebitare la separazione al coniuge che, con la sua condotta, ha ostacolato la realizzazione professionale del partner.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha infatti confermato la decisione presa dai giudici di Appello, di addebitare la separazione al marito, che con la sua condotta dispotica e violenta, aveva vietato alla moglie di frequentare un corso per insegnante di sostegno, rifiutandole ogni aiuto economico a riguardo e ostacolando oltretutto i suoi rapporti con la famiglia di origine.
Il comportamento del marito è stato confermato dai testi escussi in sede di istruttoria. In base alle deposizioni dei testi infatti i Giudici hanno evidenziato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta violenta e autoritaria del marito (anche in presenza dei figli minori) e l'insorgere della intollerabilità di fatto della convivenza, elemento essenziale dell'addebito della separazione. In tema di separazione personale dei coniugi infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri, che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma impone, sempre, l'accertamento circa l'efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale (Tb Salerno, sez. I, 29 aprile 2008).