TRUST : ART. 2645 TER DEL CODICE CIVILE.
In caso di separazione tra i coniugi, il genitore con il quale i figli non convivono, può pagare il mantenimento ai figli cedendo al coniuge una casa con vincolo di destinazione.
In sede di separazione consensuale i coniugi si possono accordare nel senso che il coniuge con il quale i figli non convivono possa adempiere all’obbligo di mantenimento cedendo all’altro coniuge un suo immobile ed apponendo allo stesso un vincolo di destinazione a favore dei figli, cd. “TRUST”. Le parti dell’accordo possono stabilire cioè che l’immobile sia utilizzato dal coniuge cessionario al solo scopo di provvedere alle esigenze di mantenimento dei figli minori e quindi utilizzando i frutti del bene a tale unico scopo. (cfr. Trib. Di Reggio Emilia sez. I civile sentenza 23-26 marzo 2007). E ciò, in genere, sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del più giovane dei figli.