Giustizia per tutti

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Convivenza:istruzioni per l'uso!

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Per famiglia di fatto si intende genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Famiglia legittima, per contro, è quella fondata sul matrimonio ed è contemplata all’art. 29 della Costituzione che ne riconosce i diritti stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Entrambe trovano implicito riconoscimento nell’art. 2 della Cost. che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tuttavia, non sono affatto paragonabili per quanto riguarda la tutela giuridica.

 

CAMBIO DI ROTTA DELLA CASSAZIONE : NON E' REATO NON VERSARE ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI SE L'ALTRO CONIUGE PUO' MANTENERLI

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Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi dell'ex coniuge verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie per i  figli non commette reato, se la donna può comunque provvedere lei, e vi provvede in concreto, non facendo   mancare ai minori i mezzi di sussistenza.

Si tratta dunque, in tal caso, secondo la cassazione,  di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.

 

L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO CESSA SE IL FIGLIO MAGGIORENNE LAVORA

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L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne può ritenersi cessato quando sia fornita nel giudizio relativo ( ovvero quello di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni stabilite nei predetti giudizi)  la prova, da parte  del genitore onerato, che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento del figlio colposo od inerte.  E' quanto ha stabilito la Cassazione civile con sentenza n. 21773 del 2008 nella quale, affermando  il suddetto principio,  ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che quest’ultimo era stato assunto, seppur in prova, presso una compagnia aerea.

 

I NONNI NON POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO PER FAR VALERE IL DIRITTO DI VISITA

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la Cassazione,  con la sentenza n. 22081 del 2009, torna a parlare del diritto di visita dei nonni  per affermare che allo stato  attuale manca una disposizione di legge  che riconosca in capo ai nonni la legittimazione processuale onde far valere il loro diritto di visita dei nipoti.

 

IL VALORE DELLA DICHIARAZIONE DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI

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Il regime di comunione legale dei beni, è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. num. 15 1/1975) e viene ad instaurarsi “ope legis” al momento del matrimonio.

Fanno parte della comunione legale, tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi dopo il matrimonio (art. 177 c.c.) e che possono essere amministrati da entrambi “a mani riunite”.

Però nel sistema della comunione legale delineato dal legislatore, vi sono alcuni beni, elencati dall’art. 179 c.c. che non costituiscono oggetto della comunione in quanto “ab origine” appartenenti ad uno solo dei coniugi.

Il legislatore distingue, infatti, tassativamente, i beni che non rientrano mai  in comunione (lettere a, b, ed e dell’art. 179 c.c.), ovvero i beni che prima del matrimonio erano di proprietà di uno solo dei coniugi, i beni acquistati per effetto di donazione o successione ed  i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, dai beni che, pur dovendo rientrare in comunione,  possono  -attraverso una apposita dichiarazione del coniuge non acquirente-  essere esclusi dal regime della comunione legale, con un atto quindi volontario del coniuge non acquirente.

 

I NONNI HANNO L'OBBLIGO DI MANTENERE I NIPOTI QUANDO I GENITORI NON CE LA FANNO

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l'ART. 148 del codice civile,  nel testo modificato dalla prima riforma del diritto di famiglia ( per intenderci,  quella del 1975) ,   sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.

Lo ha ribadito di recente il  Tribunale civile di Genova, che ha avuto occasione, in conseguenza dell'opposizione proposta dal nonno di una minore al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla madre naturale di costei,  di chiarire che cosa debba intendersi per “sussidiarietà dell’obbligazione degli ascendenti”  prevista dal predetto art. 148 c.c..  

 
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