Per famiglia di fatto si intende genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. Famiglia legittima, per contro, è quella fondata sul matrimonio ed è contemplata all’art. 29 della Costituzione che ne riconosce i diritti stabilendo l’eguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Entrambe trovano implicito riconoscimento nell’art. 2 della Cost. che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tuttavia, non sono affatto paragonabili per quanto riguarda la tutela giuridica.









