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I DIRITTI DEI NONNI: SONO TITOLARI DI UN DIRITTO SOGGETTIVO AUTONOMO NEI CONFRONTI DEI LORO NIPOTI?

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 Con  la sentenza num. 9606 del 1998 la prima sezione civile della Cassazione ha stabilito che anche i nonni hanno il diritto di vedere  i loro nipoti, figli di genitori separati, quando vogliono.

Si viene così ad evidenziare l’importanza di un legame (quello tra nonni e nipoti) fondamentale per la vita familiare.

Ma concretamente è proprio così? Esiste un vero e proprio diritto dei nonni sui loro nipoti? Sono i nonni titolari di un diritto soggettivo autonomo, attivabile tramite richiesta al giudice?

 

IL MARITO VIOLENTO CHE REITERA LA PROPRIA CONDOTTA NON AVRA' DIRITTO A NESSUN BENEFICIO DI LEGGE

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Con la sentenza num. 7775/09 la Corte di Cassazione, V sez. penale, ha stabilito che se un marito molesta o percuote la propria moglie e finisce in galera perché recidivo, non avrà diritto ad alcun beneficio di legge.
 Il caso che i Supremi Giudici hanno esaminato è accaduto a Trieste dove un signore, più volte, era stato denunciato dalla moglie convivente per le violenze, le minacce e le lesioni che era costretta a subire quotidianamente dal marito che, anche se condannato, non aveva mai scontato concretamente la totalità della pena che gli era stata imposta.

 

I DIRITTI DEI NONNI:IN PARTICOLARE IL DIRITTO DI VISITA AI NIPOTI!

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Con la sentenza num. 24423/07 della Cassazione, sezione Civile, si è stabilito un diritto importantissimo per i bimbi...il diritto di vedere i propri nonni anche in caso di conflittualità esistente tra i loro genitori ed i nonni paterni e materni. 

Ed infatti, secondo questa sentenza,  per i nonni vedere i propri nipoti è un diritto ( a tutto vantaggio dei nipoti).  I nonni che non riescono a far visita ai loro nipoti, per l'esistenza di forti conflittualità con i genitori dei bambini, dunque, potranno  ottenere dal Tribunale per i minorenni un provvedimento per potersi  incontrare con loro. Ma non basta: il provvedimento che regola questo diritto, disponendone i termini e le modalità di esercizio, non può essere impugnato con ricorso straordinario in Cassazione!

 

SONO NULLE LE NOZZE CONTRATTE SENZA IL FINE PROCREATIVO

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. num. 814/2009) ha confermato la decisione della Sacra Rota di annullare il matrimonio di una coppia di coniugi che avevano deciso, di comune accordo, di intrattenere solo rapporti sessuali protetti in costanza di matrimonio.
 

I CREDITORI DI UNO DEI CONIUGI POSSONO PIGNORARE (E FAR VENDERE) L'INTERO BENE IN COMUNIONE

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Ai sensi dell'art. 189 del codice civile , i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono far espropriare l'intero bene in comunione legale tra i coniugi, soddisfacendosi sul ricavato "fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato". Quello che resta ( ovvero l'altro 50%) viene restituito alla comunione coniugale. E' quanto ribadisce una recente sentenza del Tribunale di Bari ( sent. n. 1482 dep. 11.6.08), decidendo un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal coniuge non esecutato.

 
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