Cambio di rotta della Cassazione sugli obblighi dell'ex coniuge verso i figli. Infatti, l’ex marito che non versa l’assegno di mantenimento alla moglie per i figli non commette reato, se la donna può comunque provvedere lei, e vi provvede in concreto, non facendo mancare ai minori i mezzi di sussistenza.
Si tratta dunque, in tal caso, secondo la cassazione, di un’inadempienza civilistica che non ha alcuna rilevanza penale.
Ed infatti la Suprema Corte, con la sentenza 36190/2010, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L’uomo era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato previsto dall’art. 570 del codice penale (che punisce chi fa mancare ai figli i mezzi di sussistenza), per non aver versato alla moglie l’assegno di mantenimento per i figli di appena duecento euro.
Condanna annullata dalla sesta sezione penale della Suprema Corte con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alle precedenti decisioni della Cassazione, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi. La presente decisione assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. Si legge infatti in sentenza: “( il comportamento penalmente rilevante) si realizza (solo) allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell’art. 570 c.p. il coniuge che non versa l’assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza.”