l'ART. 148 del codice civile, nel testo modificato dalla prima riforma del diritto di famiglia ( per intenderci, quella del 1975) , sancisce l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.
Lo ha ribadito di recente il Tribunale civile di Genova, che ha avuto occasione, in conseguenza dell'opposizione proposta dal nonno di una minore al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla madre naturale di costei, di chiarire che cosa debba intendersi per “sussidiarietà dell’obbligazione degli ascendenti” prevista dal predetto art. 148 c.c..
Il Tribunale Genovese ( sentenza del 28/10/2009), ha infatti precisato che il sorgere dell'obbligazione sussidiaria dei nonni " non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore; come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole”.
L’obbligazione degli ascendenti, inoltre, può concorrere con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze: non è necessario, infatti, che i genitori non provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo, ma è sufficiente che si accerti un apporto contributivo insufficiente da parte dei genitori dei minori, perché gli ascendenti siano chiamati ad intervenire economicamente in via sussidiaria e complementare.
Si tenga infatti presente che tale norma ha come precipuo scopo la tutela del minore, sicchè l’obbligazione ex art. 148 del codice civile a carico dei nonni sorge in presenza di una oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori (quando non possano o non vogliano) indipendentemente dall' accertamento di eventuali loro responsabilità, essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento, in modo veloce e concreto.
Il tutto, va valutato, stabilisce infine la sentenza genovese, alla luce della situazione economica di tutti gli obbligati, al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di ciascuno di sopportare le primarie esigenze di vita.