Con la sentenza num. 7775/09 la Corte di Cassazione, V sez. penale, ha stabilito che se un marito molesta o percuote la propria moglie e finisce in galera perché recidivo, non avrà diritto ad alcun beneficio di legge.
Il caso che i Supremi Giudici hanno esaminato è accaduto a Trieste dove un signore, più volte, era stato denunciato dalla moglie convivente per le violenze, le minacce e le lesioni che era costretta a subire quotidianamente dal marito che, anche se condannato, non aveva mai scontato concretamente la totalità della pena che gli era stata imposta.
All’ennesima ordinanza di carcerazione, l’uomo si è visto rigettare la richiesta di semi-libertà promossa dal suo difensore in quanto, a detta dei Giudici, non meritevole di alcun beneficio.
In effetti i Supremi Giudici analizzando i reati per i quali il marito era stato condannato, constatarono proprio la sua incapacità di autocontrollo che rendeva concreto il pericolo di continue recidive, sempre a discapito della donna, motivando che questi continui atteggiamenti persecutori del marito non erano assolutamente da considerare “semplici liti tra coniugi passionali", ma una vera e propria aggressione unilaterale, nel corso della quale la donna riportava sempre lesioni gravi(comprovate dai continui referti del pronto soccorso).
In effetti nonostante una precedente condanna, a soli tre mesi di distanza dalla concessione degli arresti domiciliari, l’uomo aveva ripreso a maltrattare la moglie, segno evidente per i Giudici che la pena irrogata, e poi ridotta, non aveva avuto la funzione deterrente sperata.
Per questo i Supremi Giudici, considerando che l'art. 50, comma quarto, dell'Ordinamento Penitenziario pone come ammissione al regime di semilibertà l'apprezzamento dei progressi compiuti nel corso del trattamento, hanno giustamente sentenziato una inidoneità dell’uomo a qualsivoglia sconto di pena.
Infatti, per il nostro ordinamento giuridico, qualsivoglia beneficio di legge dovrebbe avere sempre e solo carattere di premialità.









