Il regime di comunione legale dei beni, è stato introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. num. 15 1/1975) e viene ad instaurarsi “ope legis” al momento del matrimonio.
Fanno parte della comunione legale, tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi dopo il matrimonio (art. 177 c.c.) e che possono essere amministrati da entrambi “a mani riunite”.
Però nel sistema della comunione legale delineato dal legislatore, vi sono alcuni beni, elencati dall’art. 179 c.c. che non costituiscono oggetto della comunione in quanto “ab origine” appartenenti ad uno solo dei coniugi.
Il legislatore distingue, infatti, tassativamente, i beni che non rientrano mai in comunione (lettere a, b, ed e dell’art. 179 c.c.), ovvero i beni che prima del matrimonio erano di proprietà di uno solo dei coniugi, i beni acquistati per effetto di donazione o successione ed i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, dai beni che, pur dovendo rientrare in comunione, possono -attraverso una apposita dichiarazione del coniuge non acquirente- essere esclusi dal regime della comunione legale, con un atto quindi volontario del coniuge non acquirente.
Infatti l'art. 179, ultimo comma, stabilisce che "l'acquisto dei beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge". Ma l'esclusione deve essere effettiva!
Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza num. 22755 del 2009, ha stabilito che la dichiarazione di esclusione del bene da parte del coniuge non acquirente, oltre ad essere obbligatoria, deve essere concretamente attuata, e non solo simulata dai coniugi all'atto dell'acquisto!
Secondo il sistema definito dagli art. 177 e 179 comma 1 c.c., l'inclusione nella comunione legale del bene acquistato dopo il matrimonio è un effetto automatico anche se compiuto da uno solo dei coniugi. Per evitare, dunque, che il bene rientri in comunione la legge prescrive un apposita dichiarazione, del coniuge non acquirente, di esclusione nell'atto di acquisto a cui deve partecipare anche l'altro coniuge non acquirente seguito dall'effettivo utilizzo personale del bene.









