L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne può ritenersi cessato quando sia fornita nel giudizio relativo ( ovvero quello di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni stabilite nei predetti giudizi) la prova, da parte del genitore onerato, che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento del figlio colposo od inerte. E' quanto ha stabilito la Cassazione civile con sentenza n. 21773 del 2008 nella quale, affermando il suddetto principio, ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, atteso che quest’ultimo era stato assunto, seppur in prova, presso una compagnia aerea.
L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, pertanto, non può continuare in "eterno" a gravare sul genitore onerato ma cessa quando i figli abbiano raggiunto un'adeguata capacità lavorativa, confermata dall'aver trovato un lavoro seppure non stabile. Non solo, afferma la Cassazione con sentenza n. 1761 del 2008, che quando il figlio maggiorenne ha perso il diritto al mantenimento per aver espletato un'attività lavorativa, il successivo stato di disoccupazione dello stesso, per licenziamento o dimissioni, non fa rivivere il predetto diritto. In questo caso il figlio può solo ricorrere al giudice per far valere, ricorrendone i presupposti, il diritto agli alimenti ( che è ben diverso, spettando a qualsiasi familiare che si trovi in una situazione di documentata indigenza, il diritto a ricevere da un ascendente o da un discendente un assegno alimentare ).