Con Circolare n. 32 del 13 giugno 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002.
La Legge 68/2007 recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”, all’art. 1 prevede che per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesto agli stranieri il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza.








