Giustizia per tutti

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CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"

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Con Circolare n. 32 del 13 giugno 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002.

La Legge 68/2007 recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”, all’art. 1 prevede che per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesto agli stranieri il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza.

 

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA': ADESSO E' REATO!

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Il pacchetto sicurezza che introduce nel nostro ordinamento il reato di clandestinità il 02 luglio scorso è diventato legge.
L'art. 21 del testo infatti sancisce il reato diingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”.
I clandestini irregolari però non rischieranno l’arresto ma un’ammenda dai cinquemila ai diecimila euro con la conseguente espulsione immediata dal territorio italiano. Non solo: per i cittadini italiani vi è  l'obbligo di denuncia dei clandestini all’autorità giudiziaria (tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista una apposita deroga).
Nel testo di legge non viene disciplinato solo il reato di clandestinità ma sono presenti una serie di vari interventi atti a garantire la sicurezza dei cittadini. Analizziamoli quindi insieme:

 

ANCHE L'IMMIGRATO HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

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L'articolo 24 della Costituzione sancisce il principio del libero accesso alla giustizia anche per le persone non abbienti, garanzia questa che costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto all’uomo in quanto tale a prescindere dal fatto che si tratti di una persona straniera o italiana e che si trovi  in condizioni di soggiorno regolari o irregolari  in Italia.

 

PIU' GRAVE IL REATO COMMESSO DAL CLANDESTINO

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Una delle novità più contrastate del  ddl "pacchetto sicurezza", all' esame del Consiglio dei Ministri, è  l'introduzione di una circostanza aggravante comune, di natura soggettiva, riservata espressamente ai clandestini.  La disciplina delle circostanze aggravanti comuni è così implementata con l'introduzione, nel corpo dell'art. 61 del C.p, di un ulteriore numero: l'11 bis. Tale comma afferma, in sintesi, che tutti i reati sono  soggetti ad un aggravio di pena di un terzo se il reo si trova in condizione di clandestinità.
 
banavv

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