L'articolo 24 della Costituzione sancisce il principio del libero accesso alla giustizia anche per le persone non abbienti, garanzia questa che costituisce un diritto inviolabile, riconosciuto all’uomo in quanto tale a prescindere dal fatto che si tratti di una persona straniera o italiana e che si trovi in condizioni di soggiorno regolari o irregolari in Italia.
La legge oggi disciplina in maniera più organica il diritto di tutte le persone di essere assistite da un avvocato scelto di propria fiducia e pagato a spese dello Stato nel caso non abbiano sufficienti mezzi di sostentamento.
Di questa questione si è occupata la Corte Costituzionale.
Infatti la Corte ha sancito che hanno diritto al gratuito patrocinio, oltre naturalmente a tutti i cittadini italiani residenti in Italia :
1) tutti i cittadini italiani che si trovano all'estero,2) gli stranieri e gli apolidi residenti in Italia 3) gli stranieri, anche se non residenti in Italia, sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa.
Per ottenere il gratuito patrocinio lo straniero deve innnazitutto cercare un avvocato che svolga il servizio di gratuito patrocinio e risulti pertanto iscritto nell'apposito registro, allo stesso dovrà fornire:
1) Atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che il soggetto non possiede beni immobili né mobili trascritti;
2) Dichiarazione del Comune di dimora che lo straniero non presenta dichiarazione dei redditi;
3) Certificazione dell'ambasciata del Paese di origine attestante i due requisiti suddetti;
4) Stato di famiglia;
5) Domanda di gratuito patrocinio contenente apposita indicazione che lo straniero si impegna a comunicare variazioni di reddito.









