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CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"

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Con Circolare n. 32 del 13 giugno 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la ricevuta della dichiarazione di presenza, che ha sostituito il permesso di soggiorno, costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro i quali intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29/2002.

La Legge 68/2007 recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”, all’art. 1 prevede che per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesto agli stranieri il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza.

Questa legge aveva creato dubbi interpretativi sui diritti di coloro i quali fino al 2007, grazie alla circolare del Ministero dell’Interno K.28 del 1991, potevano usufruire di un iter “agile” tramite l’ingresso in Italia con visto turistico, seguito dal rilascio del permesso di soggiorno e dall’iscrizione all’anagrafe nonché dall’istanza per la cittadinanza e dal permesso per attesa cittadinanza.  E’ chiaro, quindi, che con l’abolizione del permesso di soggiorno per turismo, tale procedura è sembrata non più percorribile perché senza permesso gli uffici comunali non possono procedere all’iscrizione anagrafica e, di conseguenza, non possono provvedere alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Con la Circolare  32/2007 il Ministro dell’Interno ha voluto, perciò, chiarire che la dichiarazione di presenza (sostitutiva del permesso di soggiorno), deve essere considerata come l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto di ingresso ( a meno che l’Italia non abbia stipulato accordi bilaterali con il Paese di origine dello straniero).

Ma che cosa occorre fare per ottenere la cittadinanza ?

Bisogna presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune ove si sceglie di dimorare , portando con sé:

- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;

- atti di nascita, tradotti in italiano, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto (se formato all’estero);

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, tradotto e attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato;

Si fa pertanto istanza al Sindaco di riconoscimento della cittadinanza italiana. Il Sindaco demanda per l’istruzione della pratica l’ufficiale dello stato civile. Chiusa l’istruttoria, in caso di suo accoglimento, il Sindaco ordina all’ufficiale dello stato civile la trascrizione nell’apposito registro.

 

 

 
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