E’ quanto ha stabilito
La condanna per violenza sessuale comporta sempre l’applicazione delle pene accessorie.
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Il genitore che non provvede al mantenimento dei figli perché è malato, va assolto.Con la sentenza n. 22798 dell’08/06/2011 la Corte di Cassazione, sezione penale, ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto. Una conclusione condivisibile e ragionevole con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a qualche mese di reclusione (pena non meglio specificata in sentenza) e 200 euro di multa nei confronti di un padre genovese inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia. Reato di stalking a mezzo "Facebook"Con la sentenza num. 32404 del 30 agosto 2010, L’uomo, protagonista della vicenda, veniva infatti condannato, sia in primo che in secondo grado, per atti persecutori (elemento caratterizzante proprio il reato di stalking). Ma con quali motivazioni? Ancora sulla diffamazione ed altri reati commessi a mezzo FacebookPer configurare la diffamazione a mezzo Facebook, o altro social network, non vi sono solo le offese esplicite all'altrui reputazione, ma configura il reato anche la sola pubblicazione di foto di amici in atteggiamenti imbarazzanti, taggati o meno che siano. Non solo: anche "qualche battuta particolarmente offensiva" rivolta ad un soggetto determinato ritratto in una foto pubblicata su internet, integra la fattispecie delittuosa. Reato di diffamazione a mezzo “Facebook”Facebook è certamente il social network più popolare ed utilizzato in assoluto. In tutto il mondo, infatti, ogni giorno, vengono registrati milioni di nuovi profili e, quindi, ogni giorno nascono milioni di utenti pronti ad interagire tra loro, facilitando i loro rapporti interpersonali. Delitto di maltrattamenti in famiglia: da oggi esteso anche all’amante!Con la sentenza num. 7929 del 2011, la VI sez. penale della Corte di Cassazione ha stabilito la possibilità di estendere, anche al soggetto che ricopre la qualifica di amante, la tutela penale apprestata dall'art. 572 c.p. ovvero la previsione, in proprio favore, del delitto di maltrattamenti in famiglia. Ma come è stato possibile, per i Supremi Giudici, estendere anche all'amante -che per sua stessa natura è un soggetto che si colloca "al di fuori della famiglia"- così come tutelata dal nostro ordinamento, questa fattispecie? |
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