Giustizia per tutti

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La condanna per violenza sessuale comporta sempre l’applicazione delle pene accessorie.

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E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione-sez. penale con la sentenza n. 46215 del 13 dicembre 2011. Si legge infatti nella sentenza che «il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609-nonies, co. 2, del codice penale, qualora sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice».

 

Il genitore che non provvede al mantenimento dei figli perché è malato, va assolto.

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Con la sentenza n. 22798 dell’08/06/2011 la Corte di Cassazione, sezione penale,  ha stabilito che il genitore che non adempie al suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia perché la chemioterapia gli impedisce di lavorare non può essere condannato, e dunque va assolto. Una conclusione condivisibile e ragionevole con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a qualche mese di reclusione (pena non meglio specificata in sentenza) e 200 euro di multa nei confronti di un padre genovese inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia.

 

Reato di stalking a mezzo "Facebook"

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Con la sentenza num. 32404 del 30 agosto 2010, la Corte di Cassazione,sezione penale, ha stabilito che rischia una condanna per stalking anche chi minaccia una persona con video e messaggi inviati tramite Facebook.
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità -e che ha dato adito alla sentenza in oggetto- riguardava un uomo che aveva inviato filmati a luce rosse e fotografie al profilo facebook della sua ex-fidanzata, minacciandola di divulgare, detto materiale, oltre che nella sua pagina di facebook, anche a terze persone, se non decideva di tornare con lui.

L’uomo, protagonista della vicenda, veniva infatti condannato, sia in primo che in secondo grado, per atti persecutori (elemento caratterizzante proprio il reato di stalking). Ma con quali motivazioni?

 

Ancora sulla diffamazione ed altri reati commessi a mezzo Facebook

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Per configurare la diffamazione a mezzo Facebook, o altro social network,   non vi sono solo le offese esplicite all'altrui reputazione, ma configura il reato anche la sola pubblicazione di foto di amici in atteggiamenti imbarazzanti, taggati o meno che siano.

Non solo: anche "qualche battuta particolarmente offensiva" rivolta ad un soggetto determinato ritratto in una foto pubblicata su internet, integra la fattispecie delittuosa.

Un altro esempio? Bè potrebbe integrare il reato di diffamazione anche "taggare" un amico un po' ubriaco in un locale equivoco – ed infatti, laddove poi quest'ultimo sporga querela, il querelato non potrà sostenere, in sua difesa, di aver ottenuto precedentemente l'autorizzazione dell'amico per farsi fotografare. E ciò in quanto l'utilizzo dell'immagine, se lesiva della reputazione, per legge rimarrà comunque illecita! Ancora un altro esempio?

 

Reato di diffamazione a mezzo “Facebook”

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Facebook è certamente il social network più popolare ed utilizzato in assoluto.

In tutto il mondo, infatti, ogni giorno, vengono registrati milioni di nuovi profili e, quindi, ogni giorno nascono milioni di utenti pronti ad interagire tra loro, facilitando i loro rapporti interpersonali.

Creando un proprio "account facebook", infatti, ognuno di noi può allacciare nuove amicizie (anche con persone geograficamente lontanissime) o ritrovare rapporti oramai perduti nel tempo.

Tuttavia deve ammettersi che l'utilizzo improprio di ogni strumento, ed in particolare di ogni social network, potrebbe indurre chi lo utilizza ad una maggiore consumazione di reati quali la diffamazione proprio per la facilità di comunicare propria di questi strumenti.

Ed infatti, una recente sentenza del Tribunale di Monza, ovvero la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010, afferma che: "ogni utente di social network (nel caso di specie di "facebook") che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell'onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale, ovviamente da porre a carico dell'autore del messaggio medesimo".

Cerchiamo di comprendere meglio, però, questa importante decisione.

 

Delitto di maltrattamenti in famiglia: da oggi esteso anche all’amante!

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Con la sentenza num. 7929 del 2011, la VI sez. penale della Corte di Cassazione ha stabilito la possibilità di estendere, anche al soggetto che ricopre la qualifica di amante, la tutela penale apprestata dall'art. 572 c.p. ovvero la previsione, in proprio favore, del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Ma come è stato possibile, per i Supremi Giudici, estendere anche all'amante -che per sua stessa natura è un soggetto che si colloca "al di fuori della famiglia"- così come tutelata dal nostro ordinamento, questa fattispecie?

 
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