Giovedì 05 Dicembre 2019 21:28
Avv. Lucia Catapano
La persona vittima di un reato, come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, dagli inizi del mese di agosto 2019 è meno sola, poiché è entrata in vigore la legge n. 69/2019 denominata CODICE ROSSO che la tutela e protegge molto più velocemente ed efficacemente di prima.
Affinché tale legge risulti realmente efficace è però necessario che la vittima non abbia PAURA e si affretti a denunciare l’autore dei reati alla Pubblica Autorità, rivolgendosi agli Uffici di Pubblica Sicurezza disseminati sul territorio ( Carabinieri e Polizia ), i quali, ricevuta la denuncia, metteranno velocemente in moto la “macchina della giustizia” per assicurare protezione alla vittima e una pronta punizione del colpevole.
Dopo la denuncia, infatti, le autorità di Pubblica Sicurezza sono tenute all’immediato inoltro della stessa al Giudice competente ( Pubblico Ministero), il quale senza ritardo disporrà gli atti di indagine necessari ed urgenti per valutare la fondatezza denuncia; verificati i quali, disporrà le misure cautelari più opportune per proteggere la vittima, come l’allontanamento della persona indagata dalla casa familiare e il divieto di suo avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
E a maggiore garanzia dell’effettivo rispetto del divieto, il Giudice potrà ordinare l’uso del braccialetto elettronico, onde verificare in tempo reale il rispetto del divieto.
Giovedì 05 Dicembre 2019 21:22
Avv. Lucia Catapano
Dagli inizi del mese di agosto 2019 l’Italia si è dotata di una legge per punire più efficacemente e velocemente chi maltratta, stalkerizza, violenta, il cd. “sesso debole”, ovvero le donne ( ma non solo) e i minori, i diversamente abili, ecc..
La legge del 19/07/2019 n. 69, denominata “Codice Rosso”, è entrata in vigore agli inizi del mese di agosto 2019 e prevede un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale riguardante alcuni reati, tra cui: i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con la conseguenza che saranno adottati più velocemente i provvedimenti di protezione delle vittime, essendo previsto che gli atti d’indagine riguardanti i suddetti reati debbano avvenire senza ritardo.
In materia di misure cautelari è poi prevista UN’ ASSOLUTA NOVITA’ : l’uso del braccialetto elettronico quale strumento di garanzia dell’osservanza delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.
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Lunedì 03 Giugno 2013 11:07
Avv. Lucia Catapano
La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite è stata chiamata a decidere se la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti configuri il reato di istigazione all'uso delle stesse di cui all'art. 82, comma 1, T.U. stupefacenti.
Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n.47604/2012, hanno chiarito che "l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti". E per stabilire se si tratti oppure no di reato, i Giudici dovranno analizzare l’aspetto soggettivo ovvero la presenza o meno della volontà, di chi offre in vendita i semi, di istigare altri ad usare stupefacenti: un elemento soggettivo che i giudici di merito dovranno verificare analizzando, per esempio, il contenuto dell'inserzione pubblicitaria. In ogni caso, spiega la corte, "la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti - per es. di cannabis- non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi".
Sabato 10 Novembre 2012 21:30
Avv. Lucia Catapano
Si può commettere il reato di violenza sessuale continuata ( artt. 81 c.p.c e 609 bis c.p.) anche in una relazione amorosa di carattere sadomasochista, ed anche quando gli atti sessuali costituenti reato, in quanto privi del consenso della vittima, si sono alternati a rapporti sessuali ugualmente di carattere violento ma voluti dalla vittima stessa, e dunque non costituenti reato. Non solo: si commette il reato di violenza sessuale anche quando il consenso, pur inizialmente espresso dalla vittima, nel corso del rapporto sessuale venga meno.
Questo è quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione penale – la n. 37916 del 01.10.2012- che ha destato qualche perplessità nell’ambito degli operatori del diritto. E le perplessità nascono proprio dalla natura sadomaso della relazione “amorosa”, nel caso posto all’esame della Corte, tra l’autore del reato e la vittima dello stesso : relazione nella quale i protagonisti hanno sempre volutamente praticato un sesso violento, accompagnato cioè da calci pugni schiaffi, ecc., insulti e minacce varie.
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Venerdì 26 Ottobre 2012 11:55
Avv. Lucia Catapano
L'insegnante aveva costretto un suo alunno, sopreso a compiere atti di bullismo, a scrivere 100 volte ''sono deficiente'' sul suo quaderno. Non solo, lo aveva offeso e rimproverato aspramente davanti alla classe in più riprese, tanto da determinare un serio disagio psichico nel minore che aveva dovuto ricorrere alla psicoterapia.
Ebbene, la Cassazione penale , sez. VI, sentenza 10.09.2012 n° 34492, l'ha condannata.
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Giovedì 15 Dicembre 2011 17:50
Avv. p. Teresa Capano
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione-sez. penale con la sentenza n. 46215 del 13 dicembre 2011. Si legge infatti nella sentenza che «il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 609-nonies, co. 2, del codice penale, qualora sia commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice».
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