| AUTOVELOX: BASTA AGGUATI! |
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Con la sentenza num. 11131/2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli autovelox presenti sulle nostre strade devono essere segnalati non oltre 400 metri dalla zona di rilevamento della velocità. L’Italia infatti, come tutte le altre Nazioni Europee, dal 2003 è impegnata a dimezzare il numero di incidenti stradali, che purtroppo, ogni anno, causano migliaia di morti sulle nostre strade, aumentando, di conseguenza, anche il numero di autovelox, per contrastare l'alta velocità, prima causa di morte nelle strade italiane. Quindi, in quasi tutte le nostre strade, che siano extra-urbane o autostradali, i Comuni hanno avvertito la necessità di posizionare migliaia e migliaia di autovelox. Ma la proliferazione di questi strumenti di rilevazione della velocità hanno davvero uno scopo esclusivamente preventivo? In realtà sono molti i Comuni che utilizzano questo strumento per ripianare i propri bilanci, ormai in rosso, trasformando quindi l’autovelox in uno strumento non di prevenzione della mortalità su strada ma in un utile strumento per “fare cassa”. Di recente però sia la Corte di Cassazione che il Ministro dell'Interno hanno ribadito che la macchinetta misura-velocità deve avere solo una funzione preventiva: essa, infatti, deve assurgere solo ed esclusivamente come deterrente per tutti gli automobilisti spericolati. Purtroppo però molte di queste macchinette risultano ad oggi illegali perché non tarate a norma di legge. Come è possibile allora tutelarsi dalle multe che ci vengono notificate? Innanzitutto per potersi difendere bisogna conoscere i requisiti legali, che sono essenzialmente 5, cui tutti i Comuni, o chiunque abbia in gestione i suddetti autovelox, devono attenersi : 1) Gli autovelox devono essere gestiti solo da Polizia stradale o municipale. 2) Le postazioni devono essere concordate con la Prefettura. 3) Possono essere installati solo sulle strade “ad alto tasso di incidentalità”. 4) Devono essere segnalati e ben visibili. 5) Non devono servire ai Comuni per fare cassa. Alla luce di questi 5 principi quando, allora, è possibile fare ricorso per impugnare la multa ? 1) Se l'autovelox non è ben visibile e segnalato: Questo perché, secondo il nostro codice della strada, gli automobilisti hanno il diritto di essere informati del posizionamento degli autovelox, con la presenza di chiari cartelli stradali, posti in maniera più visibile possibile. Altrimenti la multa è nulla! (Cassazione, sentenza 7419 del 26 marzo 2009). 2) Se la contestazione non è stata immediatamente notificata: Altra causa di nullità può essere la mancata ed immediata contestazione dell'infrazione: questo può infatti avvenire quando la Polizia lascia l'autovelox incustodito, ma in funzione, anche per mesi, e poi spedisce le multe dall'ufficio. Ebbene, il Codice della strada prevede che una multa debba essere sempre consegnata- immediatamente- nel momento che viene rilevata l'infrazione. Questo principio gode però di una eccezione, ovvero quando l'autovelox ha le dovute omologazioni e se la postazione è stata concordata con il Prefetto: in questo caso la multa può essere spedita in seguito. Ma attenzione: questi due presupposti devono essere presenti entrambi e devono essere esplicitamente indicati (con i riferimenti normativi) sul verbale inviato a casa. Quindi se nella vostra contestazione sussistono questi elementi sarà possibile, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, adire il Giudice di Pace territorialmente competente al fine di poter richiedere l’annullamento della contravvenzione. Ma sono solo gli autovelox i responsabili della maggior parte delle multe che ci vengono notificate? Facciamo quindi un passo indietro: 1) Nel 2005, dopo una serie di contenziosi e dopo che nel 2003 era stato realizzato il telelaser con macchina fotografica, la Corte di Cassazione con la sentenza num. 943/2005 ha stabilito che «ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'articolo 142 comma 6 del codice della strada», anche in assenza di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'infrazione. Quindi alla luce di questa sentenza ricordatevi che se il telelaser è omologato, la misurazione è legittima, anche senza foto. 2) Inoltre ricordatevi che i Comuni sono autorizzati ad elevare multe su tutto il proprio territorio, e quindi, anche sulle strade e superstrade extraurbane. Questa massima l’ha stabilita la I sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza num. 3019/2002. Il potere di accertamento dei vigili infatti non è limitato solo al centro abitato. 3) Solo dei vigili, però e non degli ausiliari al traffico. E questo perchè negli anni i Comuni hanno visto ridefinire il “raggio di azione” degli ausiliari del traffico. Infatti, un’altra recentissima sentenza, la num. 5621 del 2009, stabilisce che gli stessi possono effettuare contravvenzioni solo entro le aree di sosta a strisce blu e non su tutta la strada in cui tali strisce sono presenti. Tanto che anche la competenza loro attribuita di poter attivare la rimozione di veicoli è limitata ai casi in cui intralcino i parcheggi a pagamento. 4) Ricordiamo però che i Comuni che adottano le strisce blu, senza proporzionalità con i posti gratuiti, anche in quartieri non dichiarati di rilevanza urbanistica, possono vedersi annullare le multe inflitte perché contrarie alle delibere adottate (Sentenza della Cassazione Civile num. 116 del 2007). |