Giustizia per tutti

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E' POSSIBILE OTTENERE UN RISARCIMENTO PER L'ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO?

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La risposta è sicuramente positiva!!

L'art. 2 della L. 18 aprile 2001 denominata "legge Pinto" stabilisce il diritto ad un'equa riparazione per chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali in relazione al mancato rispetto della durata ragionevole dei processi. Infatti, in base al predetto articolo, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, entro un termine ragionevole". Tale termine è previsto in anni tre per il primo grado. Ciò significa che il periodo eccedente tale limite massimo sarà risarcito dallo Stato. Non solo: non c'è alcun bisogno che l'utente del "servizio giustizia" provi il danno non patrimoniale subito : esso è presunto qualora il processo ecceda tale termine e la misura di tale danno è pari ad una somma compresa tra i 1.000,00 ed i 1.500,00 euro per ogni anno di ritardo ( parametri fissati dalla Corte Europea). 

Per essere risarcibile, "il ritardo processuale" andrà valutato in relazione alle circostanze del caso concreto: quindi andrà verificato se questa lungaggine sia stata determinata o meno da una inerzia ingiustificata dei Giudici, o da una  mancata organizzazione della giustizia stessa. In questo caso sarà lo Stato a risponderne.

 Quindi, concretamente, il cittadino cosa deve fare per ottenere ristoro?

Innanzitutto è necessario presentare, tramite un legale,  un ricorso alla Corte di Appello di un altro distretto ripetto a quello ove si è verificato il ritardo processuale. Tale Corte deciderà  in Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 737 e ss. c.p.c., entro il  termine di 4 mesi dalla data del deposito del ricorso, emettendo   un decreto immediatamente esecutivo ed impugnabile in Cassazione.

Il ricorso dovrà  essere proposto dal proprio legale:  1) o durante la pendenza  del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata o,  2) a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla decisione definitiva ( ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza ). 

I Giudici, al fine di valutare la violazione dell'equo processo, dovranno però sempre considerare:

1) la complessità del caso;

2) il comportamento delle parti,

3) il comportamento del Giudice del procedimento,

4) il comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrere o  comunque a contribuire alla definizione del procedimento.  

Quindi è importante che si inizi a considerare "la ragionevole durata di ogni processo" come un diritto di tutti i cittadini, non solo perchè la giustizia è per tutti, ma soprattutto perchè una giustizia ritardata, molte volte,  è una giustizia negata! 

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 19 Dicembre 2008 20:37 )  
banavv

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