Giustizia per tutti

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L'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEVE ESSERE LIBERO.

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L’accesso alla spiaggia, con relativo diritto di balneazione, spetta a tutti, in maniera libera e gratuita! Chiunque vìoli questo principio vìola una espressa previsione di legge, ovvero l’art.1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (meglio nota come Finanziaria 2007), ove viene prescritto, per tutti i titolari delle concessioni delle aree marittime demaniali "l'obbligo di consentire, a tutti i bagnanti, il libero e gratuito transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione". Ciò significa che i gestori degli stabilimenti balneari, che hanno in concessione i servizi di spiaggia, non possono proibire il transito nel proprio lido o il fermarsi sulla battigia (cioè la striscia di sabbia di 5 metri dalla riva del mare) che rimane a disposizione di tutti e sulla quale tutti possono sostare per fare il bagno, appoggiare gli abiti o stendersi, senza poter però mettere oggetti ingombranti, quali ad es. ombrelloni, sdraio, ecc. E ciò perché l'accesso al mare con il suo relativo passeggio devono essere lasciati liberi per chiunque!

 

Il pagamento di un prezzo o di un biglietto, pertanto, può essere chiesto dai gestori degli stabilimenti soltanto per ususfruire dei servizi da loro offerti, quali ad es. l’utilizzo di ombrelloni, sdraio, lettini, cabina, parcheggio, parco giochi, ecc., e mai quindi per il solo passaggio all’interno dell’area attrezzata, che resta in ogni caso sempre libera!

Cosa fare, dunque, se il gestore di uno stabilimento balneare non vuole farvi entrare, gratuitamente, per accedere alla battigia? Ebbene, la risposta è semplice: avete il diritto di entrare gratuitamente, raggiungere il mare, fare il bagno, purchè non intralciate il passaggio di altri bagnanti. Ricordatevi sempre, dunque, che la battigia è un’area esclusa dalla concessione demaniale, su cui il padrone dello stabilimento non ha alcuna titolarità!

Per comprendere al meglio i nostri diritti di bagnanti, occorre però spiegare una sostanziale differenza, ovvero la differenza che intercorre tra una spiaggia libera ed una spiaggia attrezzata:

Se la spiaggia non viene data in concessione (e quindi non vi è alcun lido attrezzato), l'area demaniale marittima può essere:

- spiaggia libera ove si può accedere liberamente e gratuitamente con la propria attrezzatura (ombrelloni, sdraio, teli mare, ecc.);

- spiaggia libera attrezzata ove si può accedere liberamente e gratuitamente, ma con la possibilità di noleggiare l'attrezzatura da spiaggia, è garantita la sua pulizia, con la presenza di relativi servizi di sorveglianza e di salvamento, nonché la presenza di servizi igienici.

Inoltre, la competenza sull’utilizzazione delle aree del demanio marittimo, per un corretto equilibrio (anche numerico) tra le aree concesse a soggetti privati (stabilimenti) e gli arenili liberamente fruibili (spiagge libere), spetta alle Regioni, ma solo dopo l’approvazione dei Comuni interessati.

Infatti, per espressa previsione dell’art. 1, comma 254, della L.Finanziaria 2007spetta ai Comuni e alle Regioni stabilire un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili direttamente fruibili”.

E ciò proprio per recuperare un equilibrio numerico tra le spiagge date in concessione e le spiagge libere. Purtroppo però, nonostante l’espressa previsione di legge, non sempre questa previsione viene rispettata. Bisogna quindi reagire: chi paga le tasse ha diritto ad una spiaggia libera e gratuita, che può anche essere ricompresa tra uno stabilimento e l’altro, ma deve essere presente, e non rilegata alle aree più lontane e disagiate.

I bagnanti, però, oltre ad essere titolari di veri e propri diritti soggiacciono anche a taluni obblighi che rappresentano per loro veri e propri divieti. Ebbene, i più comuni di questi divieti , in base alle ordinanze delle Capitanerie di Porto e dei Comuni, sono i seguenti:

E’ VIETATO:

- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici (ad eccezione di quelli di soccorso) la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, nonchè allo svolgimento dell’attività di salvamento;

- praticare qualsiasi gioco (es. calcio, calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o fastidio alle persone, turbamento della quiete pubblica, nonché alterazione dell’igiene dei luoghi;

- esercitare attività di scuole di nuoto, windsurf, sci nautico, vela, ecc. senza il rilascio delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti;

- transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i mezzi destinati alla pulizia della spiaggia, i mezzi di soccorso e quelli autorizzati a vario titolo;

- arrecare disturbo alla quiete pubblica con apparecchi di diffusione sonora regolati ad eccessivo volume;

- depositare nelle cabine o disperdere sugli arenili o in mare rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;

- effettuare pubblicità (sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti) e attività commerciali promozionali mediante altoparlanti, distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Comunque ed in ogni caso, fatta eccezione di questi divieti, siete liberi di godervi le vostre spiagge in maniera assolutamente gratuita. Se, quindi, durante la vostra vacanza, riscontrate una violazione dei vostri diritti non esitate a rivolgervi alla Polizia Municipale, ai Carabinieri o alla Capitaneria di Porto, presenti in loco, oppure a contattare il numero operativo ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri, ovvero il num. verde 800-253608. Facciamo rispettare i nostri diritti, riprendiamoci le nostre spiagge!

 

 

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 30 Luglio 2010 19:56 )  
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