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MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA: DIVIETO ASSOLUTO DI BERE PRIMA DI METTERSI AL VOLANTE PDF Stampa E-mail
Scritto da Avv.p. Stefania Prezioso   
Lunedì 03 Agosto 2009 09:32

Purtroppo i dati sono allarmanti: in Italia gli incidenti automobilistici sono in continuo aumento e, quasi sempre, a provocarli sono persone che non posseggono i requisiti idonei alla guida perché “annebbiati” da sostanze stupefacenti o da alcol.
Da anni si è cercato di modificare, in maniera efficiente, il codice della strada proprio per  aggravare le sanzioni di chi, con molta leggerezza, dopo una sbornia, si mette al volante. 
Il  decreto legge 23/05/08 num. 92, così come integrato dal nuovo pacchetto sicurezza, entrato in vigore il 04 luglio scorso, ha innovato completamente gli articoli 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada prevedendo una serie di novità. Vediamole insieme:

 

a) Modifiche in materia di guida in stato di ebbrezza e trasformazione in reato dell'illecito amministrativo dovuto al rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici:
Saranno inflitte norme sempre più severe per chiunque guidi in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti (modifiche degli artt. 186 e 187 C.d.S.).  Le sanzioni irrogate, infatti, saranno molto pesanti: chi verrà trovato alla guida  con un tasso alcolemico maggiore di 0,2 milligrammi (è 0,5%, espresso in grammi di alcol ogni 100 ml di sangue) si vedrà infliggere una pena pari a 1 mese di reclusione, con la conseguente sospensione della patente da 3 a 6 mesi e decurtazione dei propri punti dalla patente.
Considerando che il tasso limite alcolemico consentito dalla legge è estremamente basso, la normativa si può agevolmente tradurre  nel divieto assoluto di bere, anche solo una birra, prima di mettersi al volante.
Per chi invece guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la sospensione della patente può arrivare fino a quattro anni.
 Inoltre, per ottenere o mantenere la patente dopo aver sostenuto nuovamente l’esame, occorrono, d’ora in poi, alcuni «requisiti morali»che sarà la commissione esaminatrice a valutare.
Un ulteriore aggravio di pena, da un terzo alla metà, è previsto inoltre  per chiunque guidi in stato di ebbrezza  tra le ore 22 e le 7 (quindi nelle ore notturne). E’ possibile inoltre, su istanza delle forze dell’ordine, disporre la revoca del titolo abilitativo alla guida per le  persone pericolose o colpevoli di produzione, traffico, e detenzione di droga e l’introduzione di nuove sanzioni amministrative accessorie, quali la confisca penale del veicolo, in caso di guida con un tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 gl.
Da sottolineare è il ripristino, in base alla nuova normativa, della sanzione penale per quanto attiene il rifiuto di sottoporsi ai test alcolemici (disciplinati agli artt 186 e 187 del codice della strada). Chiunque si rifiuti infatti di sottoporsi al test (il famoso “palloncino” che deve essere soffiato su richiesta della polizia stradale)  verrà punito con l’arresto da 1 a 3 mesi e l’ammenda da 1500 a 6000 Euro.

b) competenza del tribunale per lesioni provocate da persone in stato di ebbrezza:
Per effetto della modifica dell'art. 4 del D.l.gvo  28/8/2000 n. 274, recante “disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace”, è stato previsto che la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui all'art. 590 c.p., non sia più di competenza del Giudice di Pace, ma del Tribunale in composizione monocratica. Questo soprattutto nelle ipotesi in cui le lesioni stesse siano provocate da una persona in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero in stato di alterazione psicofisica per aver assunto stupefacenti.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico potranno essere sempre utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato, restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.

c) Riduzione dei punti della patente per chiunque commetta infrazioni anche se alla guida  di altri veicoli:
Chiunque guidi ubriaco o semplicemente non rispetti la segnaletica stradale, sarà punito anche se va in bicicletta, con sanzioni e decurtazioni dei punti direttamente dalla patente.
Infatti non verrà più esonerato il conducente che non rispetti il codice della strada, solo perché alla guida di una semplice bicicletta. La legge su questo è stata molto chiara estendendo la punibilità,  anche a tutti quelli che guidano una bicicletta o magari un carro trainato da cavalli e commettono un'infrazione.

d) Possibilità di “guida accompagnata” a 16 anni:
Al compimento dei 16 anni sarà possibile, dopo aver conseguito il cosiddetto “foglio rosa”,  esercitarsi  alla guida di un autoveicolo in presenza di un adulto, titolare di patente B o superiore (ossia patenti C, D ecc..) da almeno 10 anni. Nel veicolo dovrà essere esposta la sigla GA, che significa "guida accompagnata".
Il ragazzo che ha compiuto i sedici anni e intende richiedere tale autorizzazione dovrà essere in possesso preventivamente della patente di categoria A, ossia quella per la guida dei motocicli.
Al compimento del 18esimo anno, il ragazzo potrà sostenere gli esami per il conseguimento della patente B e guidare senza bisogno dell'accompagnatore.

Tutte queste riforme, ovviamente, dovranno essere accompagnate da una "buona dose di buon senso" da parte dei cittadini : chiunque si metta al volante, infatti, dovrebbe  guidare in maniera coscienziosa, con prudenza e senza aver -preventivamente- fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti,   sopratutto per non mettere in pericolo  sè stessi e il prossimo.

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto 2009 11:45