| RICONOSCIMENTO DEL DANNO MORALE PER I GENITORI DI UN NEONATO VITTIMA DI LESIONI GRAVISSIME |
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Con la sentenza num. 469/2009 la Terza Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che in caso di lesioni gravissime subite dal neonato, per errori medici, i genitori hanno diritto al risarcimento integrale del danno morale sofferto iure proprio. I Giudici della Cassazione hanno infatti osservato che tale diritto deve essere riconosciuto, “proprio in considerazione del danno ingiusto subito direttamente dai genitori del neonato macroleso", e che deve essere soddisfatto integralmente ed in misura tanto più elevata quanto più sono gravi le lesioni, costituenti il fatto-reato. Con ciò confermando l'orientamento della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di danno esistenziale. Infatti, nella ormai famosa sentenza a Sezioni Unite, dell' 11 novembre 2008 n. 26972, è stata analizzata proprio una fattispecie di responsabilità professionale per lesione del diritto alla salute. Nella stessa è contenuta, come tutti sanno, una vincolante puntualizzazione in ordine al dimensionamento del danno non patrimoniale, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codice civile. Tale sentenza afferma che , al di là delle classificazioni e dei nomi che si vogliono dare al danno, è comunque necessario che lo stesso sia risarcito integralmente, sia che si tratti di danno patrimoniale sia che si tratti di danno non patrimoniale ( anche nella sua accezione di danno morale). Il danno morale, dunque, quale espressione del danno non patrimoniale in caso di reato, va risarcito integralmente a tutte le vittime del fatto illecito, commisurando l'importo da liquidare alla gravità del fatto ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Con valutazione discrezionale da parte del Giudice che, ove immune da vizi logici, non può essere sindacata dalla Cassazione. Nella fattispecie esaminata, dunque, di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere in toto risarcito. Tale risarcimento deve distinguersi da quello del danno patrimoniale, "deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”. |