Una recentissima sentenza della Cassazione sezione lavoro ( sent. 9 settembre 2008 n. 22657) ribadisce ancora una volta che, seppure per configurare il mobbing non bastino singoli atti, sia pure illegittimi, non inseriti in un contesto più ampio, una condotta del datore di lavoro o di un superiore gerarchico del lavoratore, consistente in una serie di atti offensivi ed ingiuriosi , oltre che tesi all'emarginazione del lavoratore, è sufficiente a configurare il mobbing anche se protrattasi per soli sei mesi.
Sostiene infatti giustamente tale sentenza che l'individuazione del tempo necessario per individuare il mobbing è un procedimento logico complesso in cui è necessario considerare l'ambiente socio-culturale in cui il conflitto si svolge, le reazioni psicologiche del mobbizzato e lo specifico lavoro svolto. In quest'ottica, anche solo sei mesi sono sufficienti ad individuare la condotta lesiva di cui trattasi.
Tale sentenza è importante anche perchè chiarisce che nel caso di condotta posta in essere non direttamente dal datore di lavoro ma da suoi dipendenti, la responsabilità del datore vada ricercata, oltre che nell'art. 2087 del codice civile ( che sancisce il suo obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), nell'art. 2049 del codice civile che recita" i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell' esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". La responsabilità del datore di lavoro dunque, può discendere, secondo questa sentenza, dalla sua colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo ( in tale ipotesi esigendosi tuttavia l'intrinseca illiceità soggettiva ed oggettiva di tale diretto comportamento - cass. civ. n. 4742- ed il rapporto di occasionalità necessaria tra attività lavorativa e danno subito: Cass. 6 marzo 2008 n. 6033).









