Con la sentenza num. 6658 del 19 marzo 2009, la III sez. civile della Cassazione, ha stabilito che anche la casalinga, a seguito di un infortunio, ha diritto ad essere risarcita per la perdita del danno patrimoniale, se l’incidente ha diminuito la sua capacità lavorativa specifica.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di una casalinga, avverso la decisione presa dai Giudici di Appello, che le avevano riconosciuto, a seguito di un incidente, solo il danno biologico e morale.
La Cassazione, al contrario, ha accolto il ricorso presentato dalla donna, riconoscendole oltre al danno biologico e morale, anche il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica. Questo perché, si estrapola dalla motivazione: "la casalinga, pur non percependo un reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui sussiste anche il danno patrimoniale (come tale autonomamente risarcibile rispetto al danno biologico) laddove la casalinga subisca una riduzione della propria capacità lavorativa.”
Già anni fa, il Tribunale di Verona, con la sent. num 20324/05, aveva stabilito che in caso di incidente stradale, anche la "casalinga", ossia colei che svolgeva un' attivita' lavorativa esclusivamente tra le mura domestiche, aveva diritto al risarcimento del danno. Questo perchè a seguito dell'incidente, non poteva più svolgere appieno le proprie mansioni in casa.









