In attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/Ce, sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, il decreto legislativo n. 5/2010 ha introdotto significative novità al già vigente Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/06).
Finalità dell’intervento legislativo è il rafforzamento del principio antidiscriminatorio tra i due sessi, in tutti i campi, ma, soprattutto in materia di occupazione, di lavoro, e di retribuzione. Allo scopo sono, infatti, previste sanzioni più severe. Quindi, attenti datori di lavoro perchè in caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza del decreto del giudice del lavoro non sarà più punita ai sensi dell’art. 650 c.p., per “Inosservanza del provvedimento dell’autorità”, ma, con l’ammenda fino a 50.000,00 € o con l’arresto fino a sei mesi. Parliamo, quindi, di una considerevole ipotesi di responsabilità penale alla quale, peraltro, si aggiunge la previsione di sanzioni amministrative - da un minimo di 250,00 € ad un massimo di 1.500,00 € - per la violazione dei divieti di discriminazione in materia di formazione, accesso al lavoro, trattamento retributivo.
Vediamo insieme le novità più significative:
1. L’ART.41-BIS
La nuova norma offre tutela giurisdizionale alla “vittimizzazione”, vale a dire ai comportamenti messi in atto contro una persona che si è attivata per ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento fra uomini e donne.
2. LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART.28
E’ vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro a cui è attribuito un valore uguale. Per discriminazione diretta s’intende tutto ciò che comporta, per ragioni riconducibili al sesso, un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra persona in posizione analoga. Si configura, invece, discriminazione indiretta quando una persona è messa in condizioni di svantaggio rispetto ad altra di sesso diverso, da norme, prassi, criteri, atti o comportamenti, apparentemente neutri.
3. L’AGGIUNTA DEL COMMA 2-BIS ALL’ART. 25
Configura discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
4. PENSIONE DI VECCHIAIA
E’ abrogato il comma 2 dell’art. 30 del D.Lgs 198/06 che, nel disciplinare il divieto di discriminazioni dell’accesso alle prestazioni professionali, poneva alle lavoratrici che intendessero proseguire l’attività lavorativa oltre l’età per il pensionamento di vecchiaia (60 anni), l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro almeno tre mesi prima della maturazione del diritto; oggi, le lavoratrici in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia hanno il diritto di proseguire il rapporto di lavoro, senza alcuna comunicazione al datore di lavoro, fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni).
5. ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DI PARITA’
Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ha la possibilità di svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro, di costituirsi in giudizio contro l’esistenza di atti, patti, o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al TAR territorialmente competente, su delega della persona che ha interesse.









