Il lavoratore dipendente che viene detenuto a seguito di una sentenza penale di condanna non deve perdere il proprio posto di lavoro, anche se impossibilitato nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa. Il licenziamento infatti, se conseguenza della detenzione del dipendente, è illegittimo. Durante tutto il periodo della pena il lavoratore dovrà conservare il suo incarico, ma non avrà però diritto a percepire lo stipendio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza num.12721/2009 che ha respinto un ricorso proposto dalla "General Construction S.p.A.", società impegnata in lavori di gestione delle opere e del trattamento delle acque e rifiuti per la Regione Campania, con ben 66 dipendenti nel suo organico, che aveva licenziato un proprio dipendente perchè detenuto e quindi assente sul posto di lavoro. Nel presentare ricorso, la società, richiedeva ai Giudici della Corte di Cassazione di accertare la legittimità del licenziamento inflitto anni addietro, in quanto la sentenza della Corte di Appello, emessa nel 2005, aveva costretto la stessa a reintegrare il dipendente nel proprio organico. Mentre in primo grado, invece, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva condiviso la ratio del licenziamento inflitto, in quanto l'uomo non si era più presentato al lavoro (perchè detenuto) e quindi (a prescindere dai motivi) secondo il Tribunale andava licenziato, perchè "con la sua assenza aveva determinato alla società un danno da interruzione del normale ciclo produttivo".
La stessa società, dunque ha adito la Suprema Corte facendo presente che l'assenza del dipendente aveva pregiudicato il servizio di pubblica utilità che la società forniva alla Regione Campania, sottolineando, ancora una volta, il grave pregiudizio subito per l'assenza dello stesso lavoratore.
Ma i Giudici della Corte di Cassazione le hanno dato torto, sia considerando le dimensioni dell'impresa (che contava molti dipendenti nel proprio organico), sia analizzando concretamente il lavoro del dipendente: non si era infatti resa necessaria l'assunzione di un altro dipendente che sostituisse il lavoratore detenuto per l'espletamento delle sue stesse mansioni. Per tutti questi motivi la Cassazione ha definitivamente sancito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore detenuto, convalidando la sua reintegra, già disposta dai giudici dell'Appello, con conseguente condanna della societa' al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore ingiustamente licenziato.
In definitiva, afferma la Corte di Cassazione, se il lavoratore subisce una pena detentiva per motivi non legati al lavoro, non deve essere licenziato. Questa regola però non è assoluta. Saranno sempre oggetto di valutazione del Giudice “le esigenze oggettive dell'impresa, ovvero le dimensioni della stessa, o il tipo di organizzazione tecnico-produttiva". Saranno valutate inoltre anche la natura e l’importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonche' il maturato periodo di assenza, la prevedibile durata della carcerazione, la possibilita' di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni, senza necessità di nuove assunzioni e ogni altra circostanza rilevante "ai fini della determinazione della misura della tollerabilita' dell'assenza".









