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INFORTUNI SUL LAVORO E ONERE DELLA PROVA

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Il problema della sicurezza sul lavoro è oggi particolarmente discusso e sentito dall’opinione pubblica.

L’art. 2087 del codice civile prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro “di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Il datore di lavoro infatti, proprio perchè esercita un'attività economica, ha l’obbligo di  garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nonchè la salvaguardia della personalità morale degli stessi.

Secondo il combinato disposto dell’art. 2087 e dell’art. 1176 c.c.,  il datore di lavoro, durante tutta l’attività professionale, ha l’obbligo di comportarsi con la diligenza necessaria dovuta alla natura dell’attività esercitata dai suoi lavoratori.
Al datore di lavoro viene infatti richiesto dalla legge una particolare cura sia nell'individuazione dei pericoli, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Ciò amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, proprio perché si dovrà tenere conto dei tre criteri scaturiti dall’art. 2087:
1) la particolarità del lavoro;  2) l’esperienza;  3) la tecnica.

Nel momento quindi in cui si verifichi un fatto lesivo per la sicurezza del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento ex. art.. 2087 c.c. sarà di natura contrattuale in quanto lesiva del contenuto del contratto di lavoro.  Secondo la regola base del diritto civile, il creditore è tenuto a provare l’esistenza o meno dell’obbligazione,   con il conseguente onere a suo carico della prova dell’inadempimento del debitore. Nel caso di specie, invece, trattasi di responsabilità contrattuale nella quale l'onere della prova di aver adempiuto all'obbligazione relativa si inverte, non spetta cioè al danneggiato dall'inadempimento ma a colui su cui grava l'obbligazione,  ovvero il datore di lavoro. 
Quindi l’onere della prova come si divide tra i due ?
Innanzitutto, come è stato costantemente affermato dalla Cassazione, con le sentenze num. 16881/2006 e num. 11932/2004, il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla propria salute, dovrà provare: 1) l’esistenza di tale danno 2) la nocività dell’ambiente di lavoro  3) il nesso causale tra questi due elementi.
Sarà invece a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno. La Corte ha inoltre affermato, nelle medesime sentenze, che è onere del datore di lavoro fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione che le cautele da lui assunte erano in grado di garantire, con alta probabilità, la funzionalità dei  singoli apparecchi usati dai lavoratori.
Concretamente,  l’oggetto della prova gravante sulle parti si sostanzia nell’analisi delle singole misure di sicurezza che avrebbero potuto impedire il verificarsi dell’evento lesivo, considerando sempre che l’onere di allegazione gravante sul lavoratore va sempre contenuto entro limiti ragionevoli,  perché la sicurezza dell’ambiente di lavoro è una obbligazione gravante esclusivamente sul datore di lavoro (conoscenza questa che è difficilmente accessibile per il lavoratore).
La Corte di Cassazione  con la sentenza num. 840/06 ha sostenuto che l’art. 2087 c.c., con il suo disposto, tutela il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi,
così come evidenziato anche dalla sentenza num. 399 del 1996 della Corte Costituzionale secondo
la quale la salute è da riguardarsi “come un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona” ed attiene “ alla generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale”.
Nella pratica giudiziaria è altresì frequente il cosiddetto concorso di colpa tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Questo avviene quando il verificarsi dell’evento lesivo è dovuto anche al comportamento imprudente del lavoratore. Ovviamente in questi casi l’onere di dimostrare il comportamento del lavoratore  che avrebbe concorso al  verificarsi dell’evento,  grava interamente sul datore di lavoro e deve essere riconosciuto come  concretamente esistente dal Giudice, non essendo consentito allo stesso, in presenza dell’accertata violazione dell’obbligo di sicurezza, effettuare valutazioni equitative sull’incidenza causale delle reciproche inadempienze ( se non allegate e provate).
Con la Sent. num. 7127 del 2007 la Corte di Cassazione ha sancito anche che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa del tutto “solo se il danno è provocato da una condotta del lavoratore del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, in modo da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso”.

In definitiva dunque, tranne casi eccezionali, il lavoratore, in caso di suo infortunio sul lavoro, dovrà essere risarcito dal datore di lavoro a meno che quest'ultimo non provi di aver adempiuto perfettamente   all'obbligo sullo stesso gravante di cui all'art. 2087 del codice civile e che l'incidente si sia  verificato per esclusiva responsabilità del lavoratore o per caso fortuito.  Per quanto riguarda tale ultima ipotesi, essa è senz'altro difficile da dimostrare e da verificarsi , posto che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro tende a "coprire" il lavoratore, in tutti i casi, prevendendo, cioè, anche i cosidetti casi fortuiti e la forza maggiore.  Per esempio, se,  a causa di un terremoto che ha fatto tremare l'impalcatura, il lavoratore cade e muore, il datore non è esonerato dalla prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie nella realizzazione della impalcatura, che deve essere anche antisismica.  

Il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro, darà origine anche ad una sua responsabilità di carattere penale. Per quanto riguarda quella civile, essa in genere è "coperta" dalle compagnie di assicurazioni con le quali lo stesso avrà stipulato il relativo contratto.          

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 08 Settembre 2009 17:35 )  
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