La Sez. lav. della Corte di Cassazione ( sent. 19 agosto 2009, n. 18387), richiamando un autorevole precedente delle Sezioni Unite ( 7755/1998), ha stabilito che l’impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente, divenuto inabile, non determina l’obbligo del datore di lavoro di mutare il proprio assetto organizzativo, acquistando attrezzature o macchinari che possano favorire la prestazione lavorativa del dipendente, al fine di ovviare alla sua inabilità.
In questo caso, dunque, l’azienda ha solo l’onere di verificare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, e solo nel caso di accordo con il dipendente, che abbia manifestato la sua disponibilità alla propria dequalificazione finalizzata alla conservazione del posto di lavoro.
Il patto di dequalificazione è pertanto in questo caso valido, poiché non si tratta di una deroga all’art. 2103 c.c. (norma diretta alla regolazione dello ius variandi del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma 2 dell’articolo), ma di un necessario adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, onde evitare la cessazione del rapporto .









